Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4291 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4291 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE FRANCESCO DOMENICO N. IL 03/08/1962
avverso la sentenza n. 2251/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
Nell’interesse di DE FRANCESCO Domenico è stato proposto ricorso per
cassazione deducendo la intervenuta prescrizione e prospettando vizio di motivazione
in punto di responsabilità
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto nella specie trova
applicazione la disciplina previgente della prescrizione, sicchè il relativo termine non
è spirato alla data della pronuncia della sentenza di appello. Quanto al secondo
motivo lo stesso risulta articolato sulla base di censure attinenti alla valutazione del
compendio probatorio che fuoriescono dal perimetro entro il quale è consentito
l’odierno sindacato di legittimità, non evidenziando le stesse rilievi che incrinino la
coerenza logico argomentativa posta a base della sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consigli
tensore
Il residente
OSSERVA