Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4291 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4291 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MORFEO Luca, nato a Milano il 01/03/1985,
avverso la sentenza del 30/04/2013 della Corte di Appello di Milano;
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Eduardo V.
Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTO e DIRITTO
1. L’imputato Luca Morfeo impugna di persona la sentenza della Corte di Appello di
Milano che ha confermato la decisione del locale Tribunale con cui, all’esito di giudizio
abbreviato, è stato riconosciuto colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli
arresti domiciliari ex art. 385 co. 3 c.p. (allontanatosi dalla propria abitazione, sede della
misura inframurale, venendo sorpreso dalla p.g. al di fuori della stessa intento a fumare
una sigaretta) e per l’effetto è stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di
due mesi e venti giorni di reclusione.
2. Con il ricorso si formulano i seguenti tre motivi di doglianza per violazione di
legge e insufficienza della motivazione.
2.1. Erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. con riguardo sia all’elemento
oggettivo che a quello soggettivo della contestata fattispecie. Il Morfeo è stato sorpreso a
fumare presso il portone d’ingresso dello stabile condominiale in cui è ubicata la sua dimora
e, quindi, non è allontanato dalla sede della misura domestica, non avendo alimentato
alcuna volontà di eludere la misura ovvero di sottrarsi ai controlli di p.g.

Data Udienza: 13/05/2014

2.2. Ingiustamente la Corte territoriale ha negato al ricorrente l’attenuante di cui
all’art. 385 co. 4 c.p., nonostante il suo comportamento “collaborativo”, atteso che egli è
“rientrato a casa davanti agli agenti incaricati della sorveglianza”.
2.3. Tautologicamente la Corte ambrosiana non ha accolto la richiesta di sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/1981, facendo riferimento alla
tipologia del commesso reato e ad una inesistente pericolosità sociale del Morfeo.
3. Il ricorso è inammissibile.

legge (art. 385 co. 3 c.p.) non dedotta con i motivi di appello contro la decisione di primo
grado (art. 606 co. 3 c.p.p.), appellata con riguardo al solo trattamento punitivo.
3.2. Manifesta è l’infondatezza della seconda doglianza. Correttamente i giudici del
gravame hanno escluso l’applicabilità dell’attenuante prevista dall’art. 385 co. 4 c.p.,
difettandone in modo palese ogni presupposto, non potendo ravvisarsi nessun preteso
contegno collaborativo del Morfeo, che alla vista degli agenti di polizia, ben conscio
dell’illiceità della propria condotta, si è limitato a fuggire per rientrare nel suo
appartamento, dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi (cfr.: Sez. 6, n. 32383 del
18.3.2008, Castro, rv. 240644; Sez. 6, n. 25602 del 22.5.2008, Graffieti, rv. 240368).
3.3. Del pari evidente è l’inconsistenza dell’ultima censura. La motivazione con cui i
giudici di appello, nell’esercizio del potere discrezionale proprio del giudice del merito in
punto di definizione del trattamento punitivo, hanno ritenuto il Morfeo immeritevole della
sostituzione della pena non né tautologico, né apparente, come in modo generico si adduce
con il ricorso. La sentenza impugnata ha posto in luce la pericolosità dell’imputato alla
stregua dei suoi precedenti penali e in particolare di un grave e recente precedente per
traffico di stupefacenti (cfr. Sez. 5, n. 10941 del 26.1.2011, Orabona, rv. 249717).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000 (mille)
alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 maggio 2014

3.1. Il primo motivo di censura non è consentito, essendo integrato da violazione di

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