Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42907 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42907 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Leotta Vincenzo, nato a Piedimonte Etneo il 21/02/1978

avverso la sentenza del 12/12/2013 della Corte d’Appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Catania, Sezione distaccata di Giarre, del 23/11/2009, con la quale Vincenzo
Leotta era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 485 cod. pen., commesso
in epoca prossima al 18/10/2006 formando un falso contrassegno assicurativo

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Data Udienza: 08/07/2014

della Reale Mutua esposto sulla propria autovettura; e condannato alla pena di
mesi quattro di reclusione.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce violazione di legge
nella mancata considerazione della grossolanità della falsificazione del
documento, definito testualmente dai verbalizzanti come «palesemente falso o
contraffatto».
2. Sulla qualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 485 cod.

mancanza di motivazione in ordine alla prova che l’imputato sia stato il primo
utilizzatore del documento contraffatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto sull’affermazione di responsabilità dell’imputato è
inammissibile.
La censura del ricorrente è generica nel richiamo all’affermazione dei
verbalizzanti sul carattere palese della contraffazione, non affrontando il ricorso
le ulteriori considerazioni della sentenza impugnata per le quali tale espressione
faceva riferimento unicamente al livello di conoscenza in materia di falsificazione
proprio della polizia giudiziaria, ben più elevato di quello del cittadino di comune
esperienza ed avvedutezza, al quale deve essere rapportata la valutazione di
grossolanità del falso (Sez. 5, n. 4254 del 09/03/1999, Moggia, Rv. 213094;
Sez. 5, n. 6768 del 29/10/2002, Krasnici, Rv. 223874).

2. Anche il motivo proposto sulla qualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi
di cui all’art. 485 cod. pen. anziché in quella di cui all’art. 489, è inammissibile.
Il rilievo del ricorrente sulla possibile qualificazione del fatto nella diversa
ipotesi di cui all’art. 489 cod. pen. è infatti manifestamente infondato nel
momento in cui la configurabilità di detta fattispecie presuppone che l’utilizzatore
del documento non abbia concorso nella falsificazione dello stesso (Sez. 5, n.
21651 del 05/04/2004, Hideni, Rv. 229196; Sez. 5, n. 65 del 25/10/2005
(04/01/2006), Huqi, Rv. 232714); eventualità espressamente esclusa nella
sentenza impugnata, ove si osservava che il falso contrassegno era stato
realizzato dall’imputato o dallo stesso appositamente commissionato, circostanza
sulla quale nessuna deduzione specifica è proposta in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
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pen. anziché in quella di cui all’art. 489, il ricorrente deduce violazione di legge e

Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma 1’08/07/2014

Il Consigliere estensore

Ammende.

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