Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4290 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4290 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CASSINO
Nel procedimento contro
CORTINI GIANCARLO NATO IL 27/12/1959
avverso L’ORDINANZA n. 2798/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
ROMA, del 28/9/2012
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO
VIOLA che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell’arresto in flagranza di Cortini Giancarlo trovato, in occasione
di un controllo da parte dei carabinieri del mezzo di trasporto sul quale si
trovava, in possesso di 11,095 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina,
occultati nell’ampolla rettale, il gip per le indagini preliminari del Tribunale di

Cessino disponeva la custodia in carcere ritenendo provata la finalizzazione
della droga all’uso di terzi in base al quantitativo di sostanza detenuto,
sproporzionata per un uso esclusivamente personale tenuto anche conto delle
particolari modalità di occultamento della sostanza. L’indagato presentava
richiesta di riesame sulla quale il Tribunale di Roma decideva con ordinanza del
28 settembre 2012 con cui annullava la misura ritenendo che, a fronte della
quantità di droga detenuta, le modalità di presentazione e le altre circostanze

Data Udienza: 10/12/2012

dell’azione non erano tali da escludere una finalità esclusivamente personale
della detenzione. Contro tale ordinanza propone ricorso per cessazione il
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cessino ritenendo che la detenzione ad
uso di terzi fosse dimostrata dalle modalità complesse di occultamento la droga,
indice dell’accettazione del rischio per la sua vita pur di vendere almeno una
parte della droga stessa.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, a fronte degli argomenti

destinazione all’uso di terzi della droga in sequestro, il Pubblico Ministero non li
affronta espressamente ma si limita a valorizzare genericamente la circostanza,
in sé equivoca, della modalità di occultamento della sostanza, e svolge
argomentazioni in tema di condizione di “spacciatore-consumatore” del ricorrente
che non sono basate sugli elementi di prova raccolti e non offrono alcun
elemento utile per dimostrare la tesi dell’accusa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2012
Il Co

tensore

il Presidente

specifici con i quali il Tribunale affermava la assenza di elementi indicativi della

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