Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42895 del 16/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42895 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TERNI
nei confronti di:
ALFATTI GIANNA N. IL 06/11/1991
avverso la sentenza n. 22/2012 GIUDICE DI PACE di CITTA’ DELLA
PIEVE, del 20/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito
che ha concluso per

Udito
Uditi diffensor Avv.

Data Udienza: 16/06/2014

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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20.3.2013 il Giudice di Pace di Città della Piove
assolveva Alfatti Gianna dai reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. nei
confronti Giulietti Stefano e Abbati Carla, non ritenendo pienamente

2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, lamentando la violazione
dell’art. 192 c.p., avendo il giudice di pace travisato la prova e non
avendo valutato tutte le testimonianze di persone estranee che hanno
confermato la presenza della persona offesa in loco e l’esistenza di
rapporti tesi tra le parti; inoltre, il travisamento è ravvisabile con
riguardo alle dichiarazioni rese dalla Abbati, la quale, contrariamente a
quanto affermato nella sentenza impugnata, ha dichiarato solo che
l’imputata abitava vicino casa sua fino a settembre 2011; in ogni caso
l’imputata ben avrebbe potuto recarsi per due volte a distanza di breve
tempo per ingiuriare e minacciare le p.o. e, comunque, il giudice non ha
utilizzato i poteri ex art. 507 c.p.p. per apprendere per quale motivo
l’imputata si fosse allontanata dalla casa per cercarne un’altra; inoltre il
giudice d’appello non ha valutato la querela sporta immediatamente, il
6.11.2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Ed invero le censure del P.M. ricorrente si risolvono in una
inammissibile sollecitazione del giudice di legittimità a formulare
valutazioni di merito sostitutive di quelle effettuate dal Giudice di Pace e
sostenute dal medesimo con motivazione non manifestamente illogica e
coerente al compendio probatorio disponibile.
2.Va premesso che compito di questa Corte non è quello di ripetere
l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare
se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità,
l’incompiutezza strutturale della motivazione del giudice di merito;
incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, di
rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata.
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di
legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla
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attendibili le dichiarazioni rese da questi ultimi.

verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti
errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati
contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività,
o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure
inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati dal
ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o
dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali

incongrua la motivazione (Sez. IV 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6″,
Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed
altri).
3.Tanto premesso si osserva che la valutazione della credibilità della
persona offesa rappresenta una questione di fatto, che non può essere
rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in
manifeste contraddizioni (Sez. I, n. 33267 del 11.6.2013), che nel caso
in esame non si ravvisano.
Il Giudice di Pace ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni delle p.o.,
costituenti gli unici elementi di responsabilità a carico dell’imputata,
sul presupposto che i fatti si erano verificati in Città della Pieve il
26.10.2011 ed il 4.11.2011, presso l’abitazione degli stessi denuncianti,
ad opera della Alfatti, loro vicina di casa, ma dalle dichiarazioni rese
dalla stessa Abbati risulta che l’imputata si era trasferita dal settembre
2011 ed aveva riconsegnato le chiavi nello stesso periodo, come
emerge dalla testimonianza di Binaglia Annette, sicché risultava
improbabile che l’imputata, dopo essersi trasferita, ritornasse nella sua
vecchia residenza, per due volte, per aspettare di incontrare le parti
civili per insultarle e minacciarle e tali argomentazioni non si
presentano illogiche.
4. Il P.M. contesta tale valutazione, evidenziando che essa sarebbe
frutto di un “travisamento” della prova, allegando al ricorso le
dichiarazioni della p.o. Abbati Carla e di altra teste Morganti Monia, ma
non quelle della Binaglia, ma da tali dichiarazioni non emerge in alcun
modo che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su
una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente
diverso da quello reale, non smentendo le dichiarazioni in questione !a
valutazione contenuta nella sentenza impugnata, atteso che la Abbati
ha riferito proprio che l’imputata ha abitato vicino casa sua sino a
settembre 2011 e la Morganti ha riferito di non ricordare quando

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incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente

avvenne la consegna delle chiavi da parte dell’Alfatti “forse” ad ottobre
2011, laddove appunto i fatti, come detto, si sono verificati in data
26.10.2011 ed il 4.11.2011.
5. Il ricorso, per le ragioni dette va, dunque, dichiarato inammissibile.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso il 16.6.2014

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