Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4289 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4289 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SISTO Vincenzo, nato a Cisternino (BR) il 14/12/1982,
avverso la sentenza del 20/03/2013 della Corte di Appello di Lecce;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. Eduardo V. Scardaccione, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato
estinto per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ministero del difensore l’imputato Vincenzo Sisto impugna per cassazione
la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di
Brindisi del 23.3.2011, con cui è stato riconosciuto colpevole del reato contravvenzionale
(art. 3 bis, co. 4, L. 575/65) di omesso versamento, nel prefissato termine di trenta giorni
dall’esecuzione della misura di prevenzione, della cauzione di euro 2.000 impostagli con
l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno per la durata di tre anni (decreto Tribunale Brindisi 9.1.2007 posto in
esecuzione il 14.1.2008). Omissione per la quale al Sisto è stata inflitta la pena ex art.
442 c.p.p. di quattro mesi di arresto.
2. Con il ricorso, non contestandosi la sussistenza del reato (ammesso dal Sisto con
spontanee dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato di primo grado), si lamenta l’erronea
omessa applicazione della continuazione ex art. 81 co. 2 c.p. con il reato di violazione
degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ex art. 9 co. 2 L.
1423/1956 oggetto di sentenza definitiva di condanna della Corte di Appello di Lecce del
12,7.2010 (irrevocabile il 28.12.2010). I giudici di appello hanno disconosciuto la palese

Data Udienza: 13/05/2014

interdipendenza esistente tra i due reati, muovendo da una travisante lettura dei fatti
processuali e, in particolare, dalla supposta commissione del delitto di cui all’art. 9 co. 2 L.
1423/1956 ben quattro anni prima (il 30.9.2003) della consumazione dell’attuale
contravvenzione (14.2.2008), donde la ritenuta assenza dell’ipotizzata unicità del disegno
criminoso. L’assunto è errato. Come si evince dalla citata sentenza irrevocabile della Corte
salentina versata in atti (e allegata all’odierno ricorso), il reato di violazione della misura di
prevenzione è stato commesso non il 30.9.2003, ma il 30.9.2009. Sussistono, dunque, i
presupposti per il configurarsi di una unitaria progettualità criminosa integrativa della

3. Il delineato motivo di ricorso è fondato.
La valutazione in base alla quale la Corte di Appello di Lecce ha escluso, con un
giudizio di fatto virtualmente lineare e non scrutinabile in sede di legittimità, la
continuazione tra la contravvenzione ascritta al ricorrente e il reato di violazione della
misura di prevenzione già giudicato, è basata su un dato storico sbagliato. Effettivamente
emerge ex actis che il delitto ex art. 9 L. 1423/1956 è stato commesso il 30.9.2009 (non il
30.9.2003, come per errore ritenuto dai giudici di appello).
La sentenza impugnata deve essere, per tanto, annullata.
Nondimeno l’annullamento va disposto senza rinvio poiché la contravvenzione
ascritta al Sisto risulta attinta da causa estintiva prescrizionale da dichiararsi
immediatamente ai sensi dell’art. 129 co. 1 c.p.p. La contravvenzione è stata commessa
alla scadenza dei trenta giorni concessi al Sisto per versare la cauzione di euro 2.000. Cioè
alla data del 14.2.2008. Il corrispondente termine massimo di prescrizione di cinque anni
è, quindi, decorso il 14.2.2013 in epoca antecedente alla stessa pronuncia della sentenza
impugnata, non emergendo dalle due conformi decisioni di merito eventuali cause di
sospensione del decorso del termine di cui all’art. 157 c.p.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Roma, 13 maggio 2014
Il consigliere stens6re
(Giacomo oloni)

Il Presidente
Di Virginio)

previsione di cui all’art. 81 co. 2 c.p.

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