Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42881 del 03/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42881 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOMADINI DENIS N. IL 14/08/1972
avverso la sentenza n. 478/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 03/10/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Trieste ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Denis Tomadini era
stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 2, co.
1 bis L. 638/83, perché, quale legale rappresentante della CO.GE.T srl,
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, da aprile 2009 a
novembre 2009, per complessivi euro 6.028,00; con condanna del
prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Tomadini ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la nullità della gravata decisione derivante dall’omessa notifica da parte
dell’ente previdenziale del verbale di contestazione e del contestuale
avviso ad ottemperare, entro 3 mesi, all’assolvimento della dovuta
corresponsione di quanto dovuto al medesimo ente;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stato sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che la censura sollevata con il motivo di annullamento va a scontrarsi con
una assoluta verità, emersa in sede processuale: come a giusta ragione
rilevato dal giudice di merito l’eccezione sollevata non ha ragion d’essere,
in quanto la lettera dell’INPS, del 25/6/2010, con cui l’ente comunicava la
inadempienza e avvertiva il Tomadini della possibilità di versare gli
importi dovuti entro 3 mesi dalla data di ricezione della detta diffida,
risulta diretta a Denis Tomadini, via Principale 20; 2, Passons di Pasian di
Prato, ricevuta l’1/7/2010 da Antonietta Giacomini, madre convivente
dell’imputato;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 3/10/2014.