Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42880 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42880 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNO FRANCESCO N. IL 10/05/1976
avverso la sentenza n. 858/2012 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, resa a seguito di rito abbreviato,
il Gip presso il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato Francesco
Manno responsabile del reato di cui agli artt. 112 co. 1, 159 co. 2 lett. B),
d.Lvo 81/08, perché, quale datore di lavoro e amministratore della
edile, nella esecuzione dei lavori in cantiere allestito in via Nastro Azzurro
di Massa Lubrense non aveva provveduto all’allestimento, a regola d’arte,
delle opere provvisionali; con condanna del prevenuto alla pena di euro
2.000,00 di ammenda;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
contestando il vizio di motivazione in relazione al giudizio di
responsabilità espresso a carico del Manno, nonché l’ingiustificato
diniego delle invocate attenuanti generiche;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto: in caso
di delega di funzioni, in capo al delegante, nella specie il Manno, permane
la posizione di garanzia di quest’ultimo, così che lo stesso è
corresponsabile con il delegato dell’eventuale fatto illecito ( ex multis
Cass. 19/6/2008, n. 38712);
-che la censura sollevata in punto di diniego delle circostanze attenuanti
generiche si palesa manifestamente infondata, visto che il giudice di
merito ha ritenuto la insussistenza di elementi positivi alla relativa
concessione, così ottemperando all’obbligo motivazionale, ex lege
impostogli;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

impresa individuale Emme Appalti di Manno Francesco, esercente attività

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 3/10/2014.

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