Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42879 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42879 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPANO’ GIOVANNI N. IL 21/06/1959
avverso la sentenza n. 322/2011 TRIBUNALE di PATTI, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Patti ha dichiarato
Giovanni Spanò responsabile del reato di cui all’art. 137, co. 14, d.lvo
152/2006, perché, quale titolare del frantoio oleario Spanò Giuseppe & C.
s.n.c., in modo illecito e in difetto della relativa autorizzazione, aveva
Zappardino; con condanna del prevenuto alla pena di euro 2.000,00 di
ammenda, concessa la non menzione;
-che la difesa dello Spanò ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la erronea applicazione dell’art. 137, co. 14, d.Lvo 152/06, vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta idoneità del compendio probatorio a
configurare il reato contestato, nonchè omessa corretta valutazione delle
deposizioni dei testi a discolpa; peraltro, il giudice di merito è pervenuto
ad acclarare la tesi accusatoria in difetto di una adeguata campionatura e
conseguente analisi delle acque in questione;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che la censura sollevata con il primo motivo di annullamento non può
trovare ingresso, in quanto sorretta da deduzioni del tutto fattuali,
tendenti ad una rilettura degli elementi costituenti la piattaforma
probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo
esame estimativo;
-che, del pari, manifestamente infondata si palesa la ulteriore doglianza,
attinente alla mancata campionatura e conseguente analisi della acque in
questione, rilevato che il teste Fabio Capizzi, agente di p.g., che ha
effettuato gli accertamenti dai quali è scaturita la notizia di reato, come a
giusta ragione puntualizzato dal giudice di merito, ha dichiarato in

A._

effettuato lo scarico delle acque reflue industriali in quelle del torrente

dibattimento di avere accertato le tracce della fuoriuscita dalla cisterna di
decantazione e di raccolta delle acque di vegetazione dell’opificio che,
attraverso una condotta da essa dipartentesi, andavano a defluire
direttamente nel torrente Zappardino; circostanza, questa, che rendeva
superfluo ogni ulteriore accertamento, in quanto confermativa
dell’irregolare scarico dei reflui industriali, così come contestato in
dai testi a discarico;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in

ma il 3/10/2014.

imputazione, determinando la totale inconferenza delle dichiarazioni rese

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