Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42877 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42877 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPERANZA GIUSEPPE N. IL 18/05/1980
avverso la sentenza n. 814/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Reggio
Calabria ha confermato il decisum di prime cure, con il quale Giuseppe
Speranza era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e
10 d.Lvo 74/2000, ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia;

eccependo violazione degli artt. 5 e 10 d.Lvo 74/2000, in quanto dagli atti
istruttori compiuti in primo grado non era emerso un coinvolgimento
doloso da parte dello Speranza, di tal chè lo stesso avrebbe dovuto essere
assolto dalle violazioni in contestazione; in ogni caso, la Corte distrettuale
avrebbe dovuto assolvere il prevenuto dal delitto ex art. 10, citato
decreto, perché il fatto non sussiste, rilevato che i dati reddituali della
Zenit Costruzioni, della quale era titolare l’imputato sono stti
puntualmente ricostruiti dagli investigatori, anche se lo Speranza era
sprovvisto della relativa documentazione;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione dei delitti rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo al
prevenuto;
-che il giudice censurato ha esaustivamente giustificato le ragioni poste a
sostegno del rigetto dei motivi di appello, specificando come, nella specie,
non ci si trovi in presenza di una documentazione tenuta in modo
disordinato o parziale, bensì nella totale assenza di ogni documentazione,
che, di certo, era volutamente preordinata ad impedire l’accertamento
della situazione contabile della ditta; di poi, quanto al fatto che gli
inquirenti siano riusciti a ricostruire il volume di affari realizzato dalla
impresa gestita dallo Speranza, ciò non è di ostacolo alla configurazione
del reato ex art. 10, d.Lvo 74/2000, che si cristallizza nel caso in cui

-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

l’agente occulti i documenti fiscali di cui è obbligatoria la tenuta e la
conservazione;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 3/10/2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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