Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42876 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42876 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABRIGNANI GIACOMO N. IL 02/09/1945
avverso la sentenza n. 604/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Bologna ha
dichiarato Giacomo Abrignani responsabile di diverse violazioni della
normativa dettata in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al d.Lvo 81/08,
condannandolo alla pena di euro 6.000,00 di ammenda;

appello, qualificato ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen. ricorso per cassazione,
contestando la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, nonché l’ingiustificato diniego del beneficio ex art. 163
cod.pen;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la correttezza e la logicità della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente;
– che le censure sollevate con i motivi di annullamento si palesano del
tutto destituite di fondamento, visto che il giudice di merito ha
esaustivamente giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti ex
art. 62 bis cod.pen. e della sospensione condizionale della pena, alla cui
concessione osta l’atteggiamento negativo dell’imputato inottemperante
alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori, elemento, questo, che, non
consente, peraltro, di formulare una prognosi positiva circa il fatto che
l’Abrignani si asterrà in futuro dal commettere ulteriori violazioni;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 3/10/2014.

– che i difensori dell’imputato avverso detta decisione hanno proposto

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