Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42875 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42875 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE FRANCESCO N. IL 07/11/1955
avverso la sentenza n. 197/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Potenza ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Francesco Calabrese era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 2, L. 638/83,
perché, quale legale rappresentante della Telesud picc. Soc.coop, aveva
operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti,
relativamente ai mesi di febbraio e marzo 2006, per un importo
complessivo di euro 1.327,00; con condanna dell’imputato alla pena di
giorni 16 di reclusione ed euro 80,00 di multa;
-che la difesa del Calabrese ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la assoluta mancanza di prova della ricezione da parte del
prevenuto della contestazione inviatagli dall’ente previdenziale; nonché
della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che, come a giusta ragione evidenziato dalla Corte di merito, il verbale di
accertamento, contenente la diffida ad adempiere, è stato ritualmente
notificato al Calabrese, presso la sua residenza, con raccomandata
ricevuta il 21/3/07 da Giuseppe Calabrese, soggetto che, in mancanza di
prova contraria, deve presumersi abilitato alla ricezione della posta;
-che manifestamente infondata si palesa la censura sollevata in ordine
alla mancanza di prova sulla effettiva corresponsione delle retribuzioni da
parte del prevenuto ai dipendenti, in quanto i modelli DM10, versati in
atti, trasmessi dallo stesso imputato all’INPS, sono idonei, proprio, a
fornire riscontro probatorio alle circostanze in essi attestate;

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omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali,

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso ‘n RQ.tìia il 3/10/2014.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

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