Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42873 del 03/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42873 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANCIOTTI MASSIMO N. IL 22/11/1957
avverso la sentenza n. 553/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 03/10/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Massimo Lanciotti
era stato riconosciuto responsabile di diverse violazioni della normativa
edilizia e del reato ex art. 349 co. 2 cod.pen, ha dichiarato non doversi
stesso contestate, perché estinte per prescrizione, ed ha rideterminato la
pena quanto al residuo delitto in mesi 6 di reclusione ed euro 150,00 di
multa;
-che la difesa del Lanciotti ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la sussistenza del reato di cui all’art. 349 cod.pen;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione della violazione rubricata e alla ascrivibilità di essa in
capo al prevenuto;
-che la censura sollevata con il motivo di annullamento non può trovare
ingresso, perché sorretta da deduzioni fattuali, peraltro, contrastate
dall’esito della esperita istruttoria, dalla quale, come evidenziato dalla
Corte di merito, è emerso che il Lanciotti ha proseguito e ultimato i lavori
sull’immobile sottoposto a sequestro, del quale lo stesso era stato
nominato custode, non soltanto con la mera intonacatura esterna e con la
posa in opera degli infissi, ma con la realizzazione di un sottotetto a due
falde e la apposizione di impianti tecnologici;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
IS
–
procedere nei confronti dell’imputato in ordine alle contravvenzioni allo
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 3/10/2014.