Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42870 del 03/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42870 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERRITO ROSALIA N. IL 27/06/1965
avverso la sentenza n. 1989/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 03/10/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Rosalia Cerrito era stata
riconosciuta responsabile di avere realizzato una immobile in difetto di
titolo abilitativo e in violazione delle normative dettate in materia di
della prevenuta alla pena ritenuta di giustizia;
-che la Cerrito, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i
fatti del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza, resa dal
Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini in data 4/4/1995,
irrevocabile;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla infondatezza del
motivo di appello con il quale si era chiesta la applicazione dell’art. 81
cod.pen.: ad avviso della Corte territoriale, a giusta ragione, nella specie,
non può ritenersi la identità del disegno criminoso riguardo a due
condotte, distanti tra loro di ben 19 anni, la prima consistente nella
realizzazione di un immobile abusivo, la seconda concretizzatasi con
l’ampliamento del medesimo manufatto, non essendo plausibile che
l’agente si sia rappresentato, al momento della genetica edificazione
dell’immobile, l’ampliamento dello stesso, da realizzarsi dopo quasi 20
anni;
-che, peraltro, il discorso sviluppato sul punto dalla Corte distrettuale si
muove nella sfera di una valutazione di merito, fattualmente rapportata
alla distanza temporale intercorrente tra i due illeciti, che non possono
essere coniugati in una unica azione illecita, con preclusione della
applicazione dell’istituto della continuazione, come invocato dalla
ricorrente;
costruzioni in cemento armato, realizzate in zona sismica, con condanna
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 3/10/2014.
Ammende della somma di euro 1.000,00.