Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4287 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4287 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIOFFRE’ ROBERTO N. IL 05/09/1975
avverso la sentenza n. 5513/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
Il difensore di GIOFFRE’ Roberto propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Milano il 31
gennaio 2013, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge e lamentando il
giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, sulla base di scarni
rilievi che propongono esclusivamente censure in fatto. Il ricorso è pertanto
palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano solo formalmente evocativi
dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla
base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni
adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un
esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente
ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto,
estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consigli
stensore
OSSERVA