Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4287 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4287 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE NOIA Giovanni, nato a Bari il 26/10/1973,
avverso la sentenza del 07/03/2013 della Corte di Appello di Bari;
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Eduardo V.
Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Per mezzo del difensore l’imputato Giovanni De Noia impugna per cassazione la
sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile, per mancanza di
interesse all’impugnazione ex art. 591 -co.1, lett. a)- c.p.p., l’appello dallo stesso
proposto, limitatamente all’entità della pena, avverso la sentenza del Tribunale di Bari
che all’esito di giudizio abbreviato lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione per
il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari accertato il 22.2.2008.
Gravame interposto in base al rilievo che il giudice di primo grado, muovendo da
una pena base di nove mesi di reclusione, dopo avergli concesso le attenuanti generiche
come esposto in motivazione, non avrebbe applicato la diminuente per il rito abbreviato
ai sensi dell’art. 442 c.p.p.
La Corte territoriale ha evidenziato l’inconsistenza (e, dunque, la mancanza di
concreto interesse all’impugnazione) della delineata censura. I giudici del gravame hanno

Data Udienza: 13/05/2014

osservato, infatti, che il dispositivo della decisione pubblicato in udienza reca espressa
menzione dell’applicata diminuente ex art. 442 c.p.p.

(“dichiara De Noia Giovanni

colpevole del reato ascrittogli e con la diminuente del rito Io condanna alla pena di sei
mesi di reclusione…”).
2. Con il ricorso si rinnova la censura della mancata applicazione del disposto
dell’art. 442 c.p.p., ribadendosi l’erroneità del calcolo della pena operato dal giudice di
primo grado, avuto riguardo alla avvenuta concessione delle circostanze attenuanti

legge in sentenza che alla pena di sei mesi di reclusione si perviene partendo da una
pena base di nove mesi di reclusione, ridotta di un terzo “per le riconosciute attenuanti
generiche”. Di tal che difetterebbe l’ulteriore riduzione di un terzo della pena per effetto
della diminuente del rito abbreviato.
3. L’impugnazione è inammissibile per palese infondatezza della doglianza.
Premesso che in linea di principio l’eventuale contrasto tra dispositivo e
motivazione della sentenza va risolto in base alla regola della logica prevalenza
dell’elemento decisionale (dispositivo) su quello giustificativo della sentenza (ex plurimis:
Sez. 4, n. 12920 del 19.9.2012, Giordano, Rv. 255497; Sez. 5, n. 22736 del 23.3.2011,
Corrado, Rv. 250500) e che nel caso di specie il dispositivo della sentenza di primo grado
reca espressa indicazione, come rileva l’impugnata decisione di appello, della calcolata
diminuente del rito abbreviato, è agevole constatare che al prevenuto in realtà non sono
mai state concesse all’esito del giudizio di primo grado le attenuanti generiche.
In vero si è alla presenza di un contrasto apparente tra dispositivo e motivazione
dovuto ad un mero errore materiale (refuso grafico) prodottosi nella puntualizzazione
della pena inflitta al De Noia, nella parte in cui l’inciso «per le riconosciute attenuanti
generiche» deve essere congruamente letto come riferito alla «riconosciuta diminuente
per il rito abbreviato». In nessun modo, infatti, il Tribunale ha inteso concedere al De
Noia le circostanze attenuanti generiche. Per la semplice ragione che nel corpo della
motivazione della sentenza tale diniego è enunciato in modo esplicito e senza possibilità
di dare adito ad equivoci. All’uopo in un passaggio della sentenza appena precedente
l’erroneo ma innocuo inciso sulle attenuanti generiche, valorizzato non senza sterile
enfasi dal ricorso, il giudice di primo grado precisa che, a causa dei numerosi precedenti
penali sullo stesso gravanti, “al De Noia non possono concedersi le attenuanti generiche”.
A seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso l’imputato deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che si stima equo stabilire in misura di euro 1.000
(mille).

generiche enunciata nella parte motiva della sentenza del Tribunale di Bari. Sul punto si

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 maggio 2014

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