Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4287 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4287 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ROMEO MARIO NATO IL 1/5/1967
avverso L’ORDINANZA n. 165/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BARI,
del 25/6/2012
visti gli atti, L’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO
VIOLA che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
Udito il difensore avv. GIUSEPPE PEDARRA che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gip presso il Tribunale di Bari il 24 aprile 2012 emetteva misura cautelare
nei confronti, fra gli altri, del ricorrente cui contestava una serie di attività
relative a detenzione e cessione di partite di hashish da destinare allo spaccio al
minuto, attività svolta unitamente ad altri soggetti, tra i quali tale Guidi. Il
quadro indiziarlo era fondato sugli esiti di Intercettazioni di conversazioni e sulla
diretta osservazione da parte della p.g. del casolare che si riteneva utilizzato
per le cessioni di droga, circostanza poi confermata dai controlli effettuati nei
confronti di persone provenienti da tale luogo, trovate in possesso di dosi di
droga appena acquistate.
Per Romeo venivano ritenute rilevanti alcune conversazioni dell’aprile 2010
nel corso delle quali

parlava con altri indagati utilizzando un linguaggio

Data Udienza: 10/12/2012

convenzionale chiaramente riferibile, atteso il complesso delle attività
direttamente cadute sotto la percezione della polizia giudiziaria, allo stupefacente
non essendovi possibili interpretazioni alternative degli oggetti ( “mezze teglie di
pizza”, “cosi”, “mattonelle da appiccicare”, “giacca dal matrimonio”) cui gli
interlocutori facevano riferimento.
Il provvedimento del gip veniva confermato con ordinanza del 25 giugno
2012 del Tribunale del riesame di Bari che valutava il materiale indiziario
utilizzato dal primo giudice, valorizzando anche ulteriori conversazioni
Il difensore di Romeo propone ricorso avverso tale ordinanza, senza
specificazione del tipo di vizio, contestando essenzialmente la carenza di
motivazione per non esservi stata valutazione critica degli elementi indiziari che
ritiene contraddittori.
Il ricorso è manifestamente infondato per genericità del motivo proposto.
Rispetto ad un provvedimento impugnato analitico nella valutazione del
materiale probatorio così come era analitico il provvedimento del gip, richiamato
dalla ordinanza del riesame, la difesa non contesta le argomentazioni specifiche
ma afferma solo genericamente, e contro la evidenza del provvedimento
impugnato, che la motivazione sarebbe carente ed In contrasto con gli atti del
procedimento, contestazione quest’ultima che, comunque, riguarda profili di
merito, non valutabili in questa sede.
Tenuto conto delle ragioni della inammissibilità, risulta adeguata la misura
della sanzione pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 -1 ter
disp. att. c.p.p.
Roma c sì deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2012

intercettate, e rispondendo analiticamente ai motivi sviluppati dalla difesa.

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