Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42869 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42869 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMADOU CELLOU DIALLO N. IL 23/11/1984
avverso la sentenza n. 2811/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Mamadou Cellou Diallo era stato riconosciuto responsabile del
reato di cui all’art. 171 co. 1 lett. c) L. 633/41, per avere detenuto
Siae, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la violazione dell’art. 171 ter L. 633/41, in dipendenza di una
non corretta lettura della normativa comunitaria ( direttiva europea
83/189/CE, del 28/3/83 ) e della sentenza della Corte di Giustizia, resa
1’8/11/07 nel procedimento c-20/05, Schwibbert, che avrebbe dovuto
determinare il giudice di merito a mandare assolto il prevenuto perché il
fatto ad esso contestato non è previsto dalla legge come reato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che, come a giusta ragione osservato dalla Corte distrettuale, la
richiamata sentenza della Corte comunitaria non produce effetti nei
confronti delle violazioni sostanziali del diritto d’autore, quali, in
particolare, quelle sanzionate dall’art. 171 ter lett. c), citata legge ( ex
multis Cass. 24/6/2008, n. 34555);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
4-

abusivamente e duplicato 350 CD e 200 DVD, privi del prescritto marchio

Così deciso in Roma il 3/10/2014.

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