Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42866 del 03/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 42866 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEK ALICJA N. IL 19/07/1973
avverso la sentenza n. 354/201.2 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Trieste ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Alicja Pek era stata
riconosciuta responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 2 L.
638/83, perché, quale legale rappresentante della PW Audytor Spolka zc,
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da settembre a
dicembre 2004; con condanna dell’imputata alla pena ritenuta di
giustizia;
-che la difesa della Pek ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
l’omessa motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato in contestazione;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del delitto rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo alla
imputata;
-che la censura sollevata con il motivo di annullamento non può trovare
ingresso, in quanto, come a giusta ragione evidenziato dalla Corte
distrettuale, la Pek, pur ritualmente avvertita dall’ente previdenziale, con
lettera raccomandata, ricevuta il 4/11/2006, della possibilità di versare
l’intero modesto importo entro tre mesi, ha omesso qualsivoglia
regolarizzazione, rinnovando, così, una condotta omissiva per la quale
aveva già subito ben cinque condanne in passato; fatto, questo, che
sottolinea la completa consapevolezza della prevenuta circa la rilevanza
penale della indebita appropriazione e la volontà di ripeterla;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali,

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 3/10/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA