Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42864 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42864 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NODARI EMILIO N. IL 29/12/1934
avverso la sentenza n. 589/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Brescia, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Emilio Nodari era
stato riconosciuto responsabile dei reati ci cui agli artt. 44 co. 1 lett. c)
realizzato opere edilizie in assenza di permesso di costruire e di
autorizzazione paesaggistica, con condanna dell’imputato alla pena
ritenuta di giustizia, ha concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena, con conferma nel resto;
-che il Nodari, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo violazione o erronea applicazione dell’art. 157 cod.pen., in
quanto il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare le violazioni
contestate estinte per prescrizione;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione al tempus commissi
delicti e, conseguentemente, alla decorrenza del termine prescrizionale:
la Corte distrettuale, sul punto, evidenzia che in occasione dell’ultimo
sopralluogo, eseguito dagli agenti operanti in data 6/3/2009, i lavori
erano ancora in corso, come desumibile dal fascicolo fotografico acquisito
in atti; di tal chè al momento della pronuncia di appello, 13/1/2014, i reati
non potevano considerarsi prescritti;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

A–

d.P.R. 380/01, e 181 co. 1 d.Lvo 42/04, perché, quale proprietario, aveva

Così deciso in Roma il 3/10/2014.

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