Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42862 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42862 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHANEM MOHAMED ELSAYED N. IL 30/12/1973
avverso la sentenza n. 4281/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Milano, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione a carico di Mohamed Elsayed
Ghanem, imputato dei reati di cui agli artt. 81 co. 2, 110 cod.pen., 2 e 5 d.Lvo 74/2000;

-che il prevenuto, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione dell’art.

contestate e ritenute;

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che, di poi, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, co. 3,
cod.proc.pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione, è necessariamente correlato alla esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti in
imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129
cod.proc.pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. (ex
multis Cass. S.U.18/10/1995, n. 10372); come nella specie;

129 cod.proc.pen., mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle ipotesi delittuose

-che, peraltro, il motivo di annullamento è del tutto generico;

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3/10/2014.

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