Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42861 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42861 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CRISTINA SERGIO N. IL 16/08/1976
avverso la sentenza n. 4049/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo, in
parziale riformakel decisum di prime cure, con il quale Sergio Di Cristina
era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 2 L.
638/83, perché, quale legale rappresentante della ditta Unimetal, aveva
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine alle violazioni
relative ai mesi di maggio, agosto e dicembre 2005, perché estinte per
intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena per i residue illecite
omissioni in mesi 1, giorni 13 di reclusione ed euro 120,00 di multa, con
conferma nel resto;
-che la difesa del Di Cristina ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 co. 1 e 1 bis L.
638/83, per difetto di prova della ricezione da parte del prevenuto della
contestazione sollevata dall’ente previdenziale;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che il motivo di annullamento, formulato dalla difesa non può trovare
ingresso non solo perché sorretto da deduzioni fattuali, tendenti ad una
rivisitazione degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali
al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo,
ma anche perché inammissibile, ex artt. 591 co. 1 lett. c), cod.proc.pen.,
perché ripetitivo, sic et simpliciter, delle ragioni già esaminate dal giudice
censurato e da questi compiutamente rigettate ( ex multis Cass.
11/10/2004, n. 39598);

omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali,

-che la Corte territoriale, peraltro, ha esaustivamente argomentato sul
punto, richiamandosi alle emergenze istruttorie ( in particolare
deposizione Di Marco Piera, funzionario INPS ) evidenzianti la esistenza
dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la diffida ad
adempiere, inviata dall’ente previdenziale al Di Cristina, presso la sua
residenza, ritualmente ivi consegnata, come risulta dalla sottoscrizione

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 3/10/2014.

del ricevente “Di Cristina Antonio o Antonina”;

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