Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4286 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4286 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LARI NICOLA N. IL 16/09/1978
PIPPI GIORGIO N. IL 15/08/1948
avverso la sentenza n. 2124/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
PIPPI Giorgio e LARI Nicola propongono ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei loro confronti dalla Corte di appello di Venezia il 18
febbraio 2013, lamentando vizio di motivazione in punto di responsabilità, di
concessione delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, in parte
censurando profili di merito non suscettibili di scrutino in questa sede, in parte
formulando doglianze del tutto generiche, a fronte della congrua e logica motivazione
offerta dai giudici a quibus sui vari punti attinti dal ricorso.
I ricorsi sono pertanto palesemente inammissibili, in quanto proposti per motivi
non consentiti e per mancanza di specificità delle censure proposte.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consigli
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