Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4286 del 13/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 4286 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica di Brescia
avverso la sentenza del 23/01/2013 della Corte di Appello di Brescia nei confronti di
OKEREKE Darlynton Ikemefuna, nato in Nigeria il 24/09/1967;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia, accogliendo il
gravame dell’imputato, ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, resa il
27.3.2009 ex art. 438 c.p.p. dal Tribunale di Bergamo sezione di Treviglio, ed ha mandato
assolto il cittadino nigeriano Darlynton Ikemefuna Okereke dal reato di evasione dal regime
cautelare degli arresti domiciliari perché il fatto non costituisce reato.
Decisione motivata dai giudici di appello nei termini di seguito sintetizzati.
Nel corso di un normale controllo domiciliare avvenuto nella notte tra il 5 e il 6
maggio 2008 l’Okereke segnalava ai carabinieri operanti di doversi recare il giorno successivo
(6.5.2008) presso il Tribunale di Sorveglianza di Brescia per partecipare ad un’udienza di suo
interesse, come da atto di citazione mostrato agli operanti. Costoro rappresentavano al
prevenuto che non avrebbe potuto recarsi a Brescia per il predetto incombente senza previa

Data Udienza: 13/05/2014

autorizzazione dell’A.G. (g.i.p. del Tribunale di Bergamo) che gli aveva applicato la misura
cautelare domestica. Nondimeno da un controllo eseguito il successivo 6.5.2008 l’Okereke
non risultava presente nella sua abitazione, emergendo che si era recato a Brescia per
partecipare all’udienza del Tribunale di Sorveglianza. La Corte territoriale ha giudicato la
condotta dell’imputato, in fatto elusiva della misura cautelare domiciliare, attuata in perfetta
buona fede e quindi in difetto del dolo (sebbene generico) del reato di evasione di cui all’art.
385 co. 3 c.p., atteso che l’imputato si era allontanato dalla sua dimora esclusivamente per

2. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal Procuratore Generale
della Repubblica di Brescia che ha dedotto violazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e travisamento
delle prove.
Da un lato i giudici di appello hanno dato per provata la circostanza che il prevenuto si
sia effettivamente recato presso il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, benché la stessa non
sia attestata dai militari che il 6.5.2008 hanno constatato l’assenza dell’Okereke della sua
abitazione di Antignate, nessun accertamento specifico essendo stato svolto al riguardo.
Da un altro lato gli stessi giudici di secondo grado assumono che l’imputato non
conosceva la lingua italiana o non era in grado di comprenderla correttamente, benché tale
dato non emerga da alcun atto processuale, essendovi anzi la prova opposta, poiché nel
corso del primo controllo (notturno) i carabinieri gli avevano ben chiarito che non avrebbe
potuto recarsi a Brescia senza autorizzazione dell’A.G. Ciò senza trascurare che è stato
l’imputato a mostrare ai militari il decreto di fissazione dell’udienza di sorveglianza del giorno
successivo, mostrando di essere ben edotto della sua situazione.
3. I rilievi critici del ricorrente P.G. non hanno fondamento e il ricorso va rigettato.
Spogliate dalle componenti di rivisitazione meramente fattuale delle fonti probatorie,
le censure del rappresentante della pubblica accusa non inficiano la completezza di analisi dei
dati processuali e la logicità e linearità del percorso decisorio che hanno condotto la Corte di
Appello di Brescia ad assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p.
In vero, diversamente da quanto sostiene il P.G. di Brescia, l’evenienza per cui
l’Okereke risulta essersi davvero recato all’udienza svoltasi nei suoi confronti davanti al
Tribunale di Sorveglianza di Brescia il 6.5.2008 costituisce dato acquisito al processo ed
integrato dal verbale della medesima udienza allegato all’atto di appello dell’imputato
avverso la sentenza di condanna di primo grado. Verbale che non può considerarsi
“surrettiziamente allegato”, come afferma il ricorrente P.G., perché si è proceduto nelle
forme del giudizio abbreviato non subordinato a integrazioni probatorie. Non è revocabile in
dubbio, infatti, che la Corte di Appello avrebbe potuto acquisire anche officiosamente il
ridetto verbale, rilevante ai fini della decisione, atteso che l’eventuale rinnovazione

2

presenziare all’udienza del Tribunale di Sorveglianza che lo riguardava.

dell’istruzione dibattimentale non è incompatibile con il rito abbreviato non condizionato (cfr.
ex plurimis, da ultimo: Sez. 3, n. 20262 del 18.3.2014, Rv. 259663).
Ciò chiarito, assolutamente pertinenti e logiche si mostrano le connesse deduzioni
della sentenza impugnata per giungere alla conclusione della limitata conoscenza della lingua
italiana da parte dell’imputato. Non senza rilevare, per altro, come il decreto di fissazione
dell’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza sia stato notificato all’Okereke non tradotto
nella lingua inglese a lui nota (né nella sua lingua madre), sì da non porlo in grado di

“se detenuto nel distretto di Brescia, potrà chiedere di essere tradotto all’udienza”), e come

a fronte dell’insistente volontà dell’imputato di partecipare all’udienza di sorveglianza
espressa agli operanti durante il primo controllo notturno- gli stessi operanti siano rimasti
inerti, astenendosi dal richiedere in via d’urgenza una autorizzazione nell’interesse dello
stesso Okereke, come ben avrebbero potuto fare.
Quanto alla limitata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, affatto
logica appare l’additiva deduzione della Corte di Appello, che ha desunto il dato dal semplice
fatto che, come emerge dal verbale dell’udienza tenutasi con la presenza dell’Okereke innanzi
al Tribunale di Sorveglianza di Brescia, si sia reso necessario far assistere il prevenuto da un
interprete di lingua inglese per consentirgli di rendere le sue dichiarazioni.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 13 maggio 2014
Il consiglier estensore
Giacom ao oni

Il Presidente
Aolo Di Virginio
LAP

comprendere anche i tecnicismi giuridici in esso contenuto (con peculiare riguardo all’inciso:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA