Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4286 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4286 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCARABAGGIO CARLO NATO IL 12/11/1974
avverso L’ORDINANZA n. 164/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BARI,
del 25/6/2012
visti gli atti, L’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO
VIOLA che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
Udito il difensore avv. GIUSEPPE PEDARRA che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gip presso il Tribunale di Bari il 24 aprile 2012 emetteva misura cautelare
nei confronti, fra gli altri, del ricorrente cui contestava una serie di attività
relative a detenzione e cessione di partite di hashish da destinare allo spaccio al
minuto, attività svolta unitamente ad altri soggetti, tra i quali tale Guidi. Il
quadro indiziario era fondato sugli esiti di intercettazioni di conversazioni e sulla
diretta osservazione da parte della p.g. del casolare che si riteneva utilizzato
per le cessioni di droga, circostanza poi confermata dai controlli effettuati nei
confronti di persone provenienti da tale luogo, trovate in possesso di dosi di
droga appena acquistate. Tra le più rilevanti venivano indicate alcune
conversazioni dell’aprile 2010 nel corso delle quali gli indagati, tra i quali lo
Scarabaggio, utilizzavano un linguaggio convenzionale chiaramente riferibile,

Data Udienza: 10/12/2012

atteso il complesso delle attività direttamente cadute sotto la percezione della
polizia giudiziaria, allo stupefacente non essendovi possibili interpretazioni
alternative degli oggetti ( “mezze teglie di pizza”, “così”, “mattonelle da
appiccicare”, “giacca dal matrimonio”) cui gli interlocutori facevano riferimento.
Il provvedimento del gip veniva confermato con ordinanza del 25 giugno
2012 del Tribunale del riesame di Bari che valutava il materiale indiziarlo
utilizzato dal primo giudice, valorizzando anche ulteriori conversazioni
intercettate, e rispondendo analiticamente ai motivi sviluppati dalla difesa.
giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura degli arresti
domiciliari sostituendo l’originale custodia in carcere; contesta essenzialmente
la carenza di motivazione per non esservi stata valutazione critica degli elementi
indiziari che sono contraddittori mentre i riscontri non riguardano in alcun modo
condotte poste in essere dallo Scarabaggio. Tra l’altro, tra le conversazioni
“interessanti” ed i riscontri intercorre un ampio lasso di tempo che non permette
di individuare un collegamento tra i fatti oggetto della imputazione e i riscontri
stessi.
Il ricorso è manifestamente infondato per genericità del motivo proposto.
Rispetto ad un provvedimento impugnato analitico nella valutazione del
materiale probatorio così come era analitico il provvedimento del gip, richiamato
dalla ordinanza del riesame, la difesa non contesta le argomentazioni specifiche
ma afferma solo genericamente, e contro la evidenza del provvedimento
impugnato, che la motivazione sarebbe carente ed in contrasto con gli atti del
procedimento, contestazione quest’ultima che, comunque, riguarda profili di
merito, non valutabili in questa sede.
Tenuto conto delle ragioni della inammissibilità, risulta adeguata la misura
della sanzione pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2012
Il Coj.liere estensore

il Presidente

Il difensore di Scarabaggio propone ricorso, dando atto che nel frattempo il

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