Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42858 del 03/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 42858 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVOLA MAURIZIO N. IL 26/07/1982
avverso l’ordinanza n. 85/2013 TRIB. LIBERTA’ di ENNA, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
– che con la ordinanza in epigrafe segnata il Tribunale di Enna ha rigettato
l’appello ex art. 322 bis cod.proc.pen., avanzato nell’interesse di Maurizio
Avola, tendente ad ottenere il dissequestro delle casse acustiche,
sottoposte a vincolo in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 659 co. 2

-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo il venir meno dei presupposti di cui all’art. 321 cod.proc.pen.;
nonché il vizio di motivazione in relazione alla omessa indicazione delle
esigenze che giustificano il mantenimento del sequestro preventivo;
– che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria, evidenziando come nella
specie non possa ravvisarsi la cristallizzazione del reato di cui alla
contestazione provvisoria, in quanto la condotta attribuita all’Avola non
era idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone;
peraltro, nella specie non è ravvisabile il periculum;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, il quale ha giustificato in maniera
esaustiva le ragioni poste a sostegno del rigetto del gravame, facendo
buon governo dei principi, in materia dettati dalla giurisprudenza di
legittimità ( Cass. 4/11/08, n. 1806; Cass. 1/7/09, n. 32964 ), ed
evidenziando di ravvisare, nella specie, la perdurante sussistenza delle
esigenze che imposero di disporre il sequestro;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

cod.pen.;

Così deciso in om
il 3/10/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA