Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42856 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42856 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNE SAVERIO N. IL 03/03/1961
avverso la sentenza n. 10847/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Saverio lanne era stato
riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 527 co. 1 cod.pen. per
avere compiuto atti osceni in luogo pubblico, nei locali del Bar 4 Stelle,
condanna del prevenuto alla pena ritenuta di giustizia e concessione dei
doppi benefici di legge;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 527 e 726
cod.pen., in quanto la condotta posta in essere dallo lanne avrebbe
dovuto essere inquadrata nella fattispecie degli atti contrari alla pubblica
decenza;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del delitto rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto: ad avviso della Corte distrettuale, a giusta ragione, la
deposizione resa in dibattimento da Alessandra Reali consente di
escludere che nella specie si verta in una mera ipotesi di condotta
negligente, cristallizzante l’illecito contravvenzionale, ex art. 726
cod.pen., in quanto gli atti materiali contestati sono stati deliberatamente
compiuti dall’imputato al fine specifico di soddisfare un istinto
inequivocamente sessuale, rientranti nella sfera dell’art. 527 cod.pen..
-che, peraltro, il motivo di annullamento è inammissibile perchè non è
specifico, in quanto con esso vengono riproposte, sic et simpliciter, le
stesse ragioni, già esaminate e rigettate dal giudice gravato. La mancanza
di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata ./2

mostrando il membro in stato di erezione mentre si masturbava; con

quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, a mente dell’art. 591 co. 1 lett. c) cod.proc.pen.,
alla inammissibilità ( ex multis Cass. 11/10/04, n. 39598);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 3/10/2014.

P. Q. M.

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