Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42855 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42855 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMEI ALFONSO N. IL 23/03/1959
avverso l’ordinanza n. 3018/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
– che, con sentenza del 7/5/2012, il Tribunale di Bergamo dichiarava
Alfonso Romei responsabile del reato di omessa presentazione della
denuncia dei redditi, relativa all’anno 2005, e lo condannava alla pena
ritenuta di giustizia;

interposto nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 9/1/2014, ha
dichiarato inammissibile il gravame ex artt. 581 co. 1 lett. c) e 591 co. 1
lett. c) cod.proc.pen.;
-che la difesa del Romei ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
violazione del combinato disposto degli artt. 581 co. 1 lett.c) e 591 co. 1
lett. c) cod.proc.pen., nonché del combinato disposto degli artt. 157 e 160
cod.pen., dell’art. 129 cod.proc.pen. e dell’art. 111 Costituzione;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla assoluta mancanza
dei requisiti minimi di ammissibilità dell’appello, privo della indicazione di
censure dotate di specificità, idonee a consentire al giudice del gravame
di cogliere l’eventuale errore in cui sarebbe caduto il Tribunale nel
denegare le circostanze attenuanti generiche, invocate nell’interesse del
prevenuto;
-che il delitto rubricato si è prescritto successivamente alla decisione resa
dalla Corte distrettuale ( data consumazione del reato 31/10/06, + anni 7
e mesi 6 = 30/4/14 ), ma la inammissibilità del ricorso, determinata dalla
manifesta infondatezza dei motivi non consente la instaurazione di un
compiuto rapporto di impugnazione e preclude di rilevare e dichiarare la
sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass.
S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge

-che la Corte di Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi sull’appello

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 3/10/2014.

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