Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42854 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42854 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RENNA GIUSEPPE N. IL 18/03/1971
avverso la sentenza n. 1112/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Giuseppe Renna
era stato riconosciuto responsabile dei reati di agli artt. 56, 624 e 625 n. 7
cod.pen., per avere tentato di impossessarsi del coperchio di una cisterna,
sottoposto a sequestro penale, e di cui agli artt. 61 n. 2 e 349 cod.pen.,
per avere violato i sigilli apposti al predetto cantiere, al fine di porre in
essere il reato di cui al capo che precede, riconosciuta la circostanza
attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., con riferimento al reato di tentato
furto, nonché le attenuanti generiche con riferimento ad entrambi i delitti
in giudizio di equivalenza con l’aggravante e la recidiva contestate, ha
rideterminato la pena in mesi 6, giorni 15 di reclusione ed euro 150,00 di
multa;
-che la difesa del Renna ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
l’omesso riscontro da parte del giudicante alle doglianze sollevate con
l’atto di appello e l’erronea valutazione delle prove, che, se
correttamente lette, avrebbero indotto la Corte territoriale a ben altre
conclusioni;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione dei reati rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo al
prevenuto;
-che, peraltro, la Corte distrettuale ha confermato il giudizio di
colpevolezza, già espresso dal Tribunale, a seguito di una rinnovata,
compiuta disamina degli elementi costituenti la piattaforma probatoria,
fornendo esaustivo riscontro a tutti i motivi di gravame;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di leggt

sottraendolo dall’interno del cantiere della IM CA Immobiliare srl,

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Rom.a il 3/10/2014.

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