Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42853 del 03/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42853 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUARTA ORONZO N. IL 01/11/1973
avverso la sentenza n. 711/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Oronzo Quarta era stato
riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 2 co. 1 bis L. 638/83,
perché, quale legale rappresentante della ditta Ciccarese Confezioni,
operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dal dicembre 2006
all’aprile 2007, per un ammontare complessivo di euro 8.486,00; con
condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Quarta ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
violazione degli artt. 2 co. 1 bis L. 638/83 e 192 cod.proc.pen., con
l’evidenziare la mancanza di prova della sussistenza del reato in
contestazione;
-che la stessa difesa dell’imputato ha inoltrato in atti memoria con la
quale, in dipendenza delle incidenza che sulla fattispecie in questione ha
L. 67/2014, chiede o la sospensione del giudizio in attesa della
emanazione del decreto delegato che dovrebbe depenalizzare il delitto
rubricato in caso di omesso versamento inferiore ad euro 10.000,00; o la
pronuncia di assoluzione, perché il fatto non è previsto come reato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del delitto rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che la Corte distrettuale ha compiutamente richiamato le emergenze
istruttorie ( in particolare la deposizione del funzionario INPS, Simmini ),
confermative della tesi accusatoria: la documentazione inoltrata dal
Quarta all’ente previdenziale ( mod.DM10 ) dimostra che il prevenuto, nel

aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali,

periodo contestato, aveva corrisposto regolarmente le retribuzioni ai
lavoratori dipendenti; né la difesa ha offerto prova contraria sul punto;
-che le richieste formulate con la memoria aggiuntiva non possono
trovare ingresso: la L. 67/2014 non ha depenalizzato la violazione prevista
e punita dall’art. 2 co. 1 bis L. 638/83, per cui la condotta contestata al

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
della spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 3/10/2014.

Quarta, ad oggi, cristallizza il reato de quo;

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