Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4285 del 13/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 4285 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. BUSANEL Sandro, nato a lesolo (VE) il 15/05/1955,
2. BARBIERO Maria Cristina, nata a Padova il 09/03/1958,
avverso la sentenza del 11/02/2013 della Corte di Appello di Venezia;
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Eduardo V.
Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 23.2.2010 il Tribunale di Venezia, sezione di San Donà di
Piave, ha mandato assolti, perché il fatto non costituisce reato, Sandro Busanel e Maria
Cristina Barbiero dal reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari loro
imposto dal Tribunale di Treviso. Decisione determinata dall’assunto secondo cui i due
imputati, conviventi con abitazione ad lesolo, avrebbero agito senza alcun intento di
eludere la misura cautelare domestica, essendosi recati insieme presso la locale polizia
giudiziaria per consegnare una “nota di protesta per l’ingiustizia” subita con contestuale
“richiesta di essere riportati entrambi in carcere”.
2. Adita dall’impugnazione del Procuratore Generale di Venezia, deducente
l’erronea giustificazione del contegno dei due imputati per supposto difetto del dolo del

Data Udienza: 13/05/2014

reato di evasione, la Corte di Appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe ha
accolto il gravame ed ha affermato la penale responsabilità del Busanel e della Barbiero
per i reati di evasione loro rispettivamente ascritti, condannandoli alla pena di dieci giorni
di reclusione ciascuno a titolo di incremento della pena loro inflitta con sentenza
irrevocabile di condanna della stessa Corte di Appello di Venezia concernente altro
analogo episodio di evasione dagli arresti domiciliari, realizzato dai prevenuti a distanza di
pochi giorni da quello integrante l’attuale regiudicanda.
I giudici di appello hanno motivato la decisione, chiarendo che l’elemento

violazione del divieto di abbandonare il luogo di esecuzione della misura cautelare
domestica senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a nulla rilevando i motivi che
abbiano determinato una tale condotta. Nel caso di specie i due imputati, evidenzia la
sentenza di appello, non si sono affatto “costituiti” per essere ricondotti in carcere, ma si
sono recati presso i carabinieri e la polizia soltanto per consegnare “una nota di protesta
contro presunti torti subiti da giudici e da vicini di casa” per poi subito dopo allontanarsi,
quasi che la percezione soggettiva dei presunti torti subiti li legittimasse a comportarsi nel
modo in cui meglio ritenevano.
3. Con un comune personale atto d’impugnazione il Busanel e la Barbiero ricorrono
per cassazione contro la sentenza di secondo grado, formulando una diffusa serie di
censure che investono la loro complessiva situazione giudiziaria, costellata a loro dire da
molteplici vicende processuali, in cui si sarebbero manifestate numerose negligenze
professionali di magistrati ed esponenti della classe forense, che li hanno visti più volte
condannati sulla base di sentenze non regolari.
Quanto allo specifico episodio di evasione dal regime cautelare domiciliare del
10.10.2007 per il quale sono stati condannati dalla Corte di Appello lagunare, i due
ricorrenti adducono di aver agito in stato di necessità ed invocano la propria non punibilità
ai sensi dell’art. 54 c.p., ribadendo di aver agito in segno di protesta contro le patite
ingiustizie giudiziarie che, nel loro complesso, imporrebbero una “riapertura de/loro caso
in una sede neutrale”.
4. I due ricorsi sono in tutta evidenza inammissibili.
Vuoi per genericità delle censure, per gran parte non pertinenti all’episodio di
evasione per cui è processo. Vuoi per congiunta manifesta infondatezza della
prospettazione difensiva imperniata sul preteso stato di necessità che avrebbe ispirato la
loro condotta di allontanamento dalla comune abitazione il 10.10.2007.
Nel ribadire che -come puntualizza la sentenza di appello- il reato previsto dall’art.
385 co. 3 c.p. è punito a titolo di dolo generico, sì che nessuna incidenza è riconoscibile ai
motivi dell’azione consistente nell’uscire dalla dimora in assenza di autorizzazione della
competente autorità giudiziaria, né alla durata più o meno protratta dello stesso

2

soggettivo del reato di cui all’art. 385 c.p. è costituito (dolo generico) dalla consapevole

allontanamento (ex plurimís: Sez. 6, n. 19218 del 8.5.2012, Rapirlo, rv. 252876; Sez. 6,
n. 11679 del 21.3.2012, Fedele, rv. 252192), è agevole osservare che nella vicenda per
cui è processo difetta ogni referente suscettibile di ricondurre le condotte dei due imputati
nell’alveo della casistica della causa esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p.
In vero in tema di cause di giustificazione, incombe sull’imputato, che adduca una
determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di una esimente, se non un
vero e proprio onere probatorio inteso in senso civilistico, un compiuto onere di
allegazione di elementi di indagine che pongano il giudice di merito nella condizione di

Di tal che la mera indicazione di una non definita situazione riconducibile ad un teorico
stato di necessità, quale quella confusamente evocata dai due ricorrenti, diviene
probatoriamente e processualmente inapprezzabile (cfr.: Sez. 6, n. 15484 del 12.2.2004,
Raja, rv. 229446; Sez. 6, n. 29679 del 13.3.2008, De Maria, rv. 240642; Sez. 6, n.
28115 del 5.7.2012, Sottoferro, rv. 253036).
Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni segue per legge la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, equamente fissata in euro 500 (cinquecento) per
ciascun ricorrente.

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro cinquecento in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 13 maggio 2014
Il consiglierziestensore
Giacomiaol9tii

accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza di siffatta esimente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA