Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42849 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42849 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HU SHAOXI N. IL 27/06/1966
avverso la sentenza n. 1541/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

- – che la Corte di appello di Firenze con sentenza dell’Il marzo 2013 ha confermato la
sentenza del Tribunale di quella città emessa in data 15 gennaio 2010, che aveva affermato la
responsabilità penale di HU SHAOXI in ordine ai reati di cui agli artt. 4 e 49 della L. 350/03 e
517 cod. pen. (reati accertati in Sesto Fiorentino il 5 aprile 2007 con la recidiva
infraquinquennale) condannandolo alla pena di mesi due di reclusione ed C 5.000,00 di multa
con i doppi benefici di legge e la confisca e distruzione di quanto in sequestro);
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando vizio
di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di cui agli artt. 4 e 49 della L. 350/03 e,
in particolare, alla sussistenza dell’elemento oggettivo di esso in quanto la Corte territoriale
non avrebbe tenuto conto della circostanza che all’interno di ciascuna borsa era figurante una
piccola etichetta recante la dicitura Made in China” sicché era da escludere l’idoneità a trarre in
inganno i consumatori in merito alla effettiva provenienza delle borse;
– – che la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa ha esaminato tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa, con specifico riferimento alle
doglianze prospettanti la insussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 4 e 49
della L. 350/03, evidenziando come l’etichetta recante la dicitura “made in China” non era
contenuta dentro la borsa ma dentro una custodia in plastica della borsa, come precisato dai
militari verbalizzanti e che comunque non era possibile acquisire alcuna prova in merito in
quanto le borse erano state successivamente trafugate ad opera di ignoti.;
– – che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al v fsamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato
, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014

Ritenuto:

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