Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42848 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42848 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORCELLI ROSARIO N. IL 09/10/1979
avverso la sentenza n. 2116/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

P. Q. M.

Ritenuto:
– -che la Corte di appello di Palermo con sentenza del 24 settembre 2013 ha confermato la
sentenza emessa in data 27 febbraio 2013 dal Tribunale di quella città nei confronti di
PORCELLI Rosario imputato del reato di cui agli artt. 73 e 80 comma 10 lett. a) D.P.R. 309/90
con la quale il predetto previo riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5 0 dell’art.
73 D.P.R. 309/90 prevalente sull’aggravante e sulla recidiva era stato condannato alla pena di
anni due e mesi quattro di reclusione ed C 3.000,00 di multa oltre alle pene accessorie di legge
ed alla revoca del beneficio della sospensione condizionale precedentemente concessogli;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha dedotto
con un primo motivo difetto di motivazione per manifesta illogicità in punto di conferma del
giudizio di responsabilità; con un secondo motivo, vizio di motivazione in punto di diniego delle
circostanza attenuanti generiche e con un terzo motivo vizio di motivazione in punto di
determinazione della pena, ritenuta eccessivamente gravosa;
– -che in data 20 marzo 2014 è stata depositata nell’interesse del ricorrente memoria difensiva
contenente motivi aggiunti con la quale nel richiamare i motivi originari del ricorso è stata
prospettata l’inosservanza della legge penale con riferimento all’entità della pena irrogata n on
solo perché in sé eccessiva senza una ragionevole motivazione, ma soprattutto perché
sovradimensionata rispetto all’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 32/14
del 12 febbraio 2014 che ha ripristinato l’originaria distinzione tra “droghe leggere” e “droghe
pesanti” contenuta nell’art. 74 comma 4 D.P.R. 309/90 nella sua formulazione antecedente
rispetto alla L. 49/06 che prevedeva pene più lievi;
– -che è anzitutto manifestamente infondata la censura riguardante il difetto di motivazione in
punto di conferma della penale responsabilità perché: la motivazione della sentenza impugnata
appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa
esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della
difesa (i militari verbalizzanti – come ricordato dalla Corte di merito – hanno notato ripetute
consegne al PORCELLI, in sosta vicino alla propria abitazione, da parte di tale TRENTACOSTE
Giuseppe, separatamente giudicato, di denaro provento delle precedenti cessioni, pur esse
notate dai verbalizzanti nel corso del mirato servizio di osservazione, ed ha con assoluto rigore
logico escluso che la presenza del PORCELLI sui luoghi fosse “neutra” sulla base di quanto
notato personalmente dai militari appostati nelle immediate vicinanze dei luoghi di spaccio);
– -che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argonnentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– -che le circostanze attenuanti generiche sono state motivatamente denegate con corretta e
razionale valutazione della personalità negativa dell’imputato;
– -che la pena risulta determinata con motivato riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133
cod. pen. in relazione ai mezzi, alle modalità e circostanze dell’azione delittuosa con corretta e
razionale valutazione complessiva di tutte le componenti oggettive e soggettive dell’azione
medesima e della personalità dell’imputato
– -che in particolare risulta adeguatamente spiegata la ragione per la quale il giudice si è
discostato dai minimi edittali tenuto conto della professionalità nell’attività di spaccio;
– -che anche il contenuto della memoria difensiva presentata dal ricorrente non aggiunge
significativi elementi atti ad incrinare la corretta motivazione della Corte distrettuale
soprattutto con riguardo alla dosimetria della pena, pur a fronte delle modifiche normative
intervenute medio tempore;
– che le dette argomentazioni giustificano, nonostante il ripristino delle pene previste dal
comma 4 dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 nella sua formulazione originaria;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberat

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