Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42846 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42846 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRO ROBERTO N. IL 30/03/1946
avverso la sentenza n. 2628/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della„somma di euro mille/00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberatg ip o
, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014

Ritenuto:
che la Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 28 giugno 2013 ha confermato la sentenza
emessa in data 8 novembre 29011 dal Tribunale di Pescara che aveva affermato la
responsabilità penale di DI PIETRO Roberto in ordine al delitto di cui all’art. 10 bis D.Lgs. n.
74/2000 (omesso versamento di ritenute certificate – reato commesso il 31 ottobre 2007 in
Pescara), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
– – che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha dedotto illogicità manifesta della
motivazione in punto di conferma della responsabilità rilevando come essendo stato nominato
amministratore della società soltanto pochi giorni prima della scadenza del termine utile per il
versamento il reato non era a lui attribuibile;
–che la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale appare esauriente e corrispondente
alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa ha analizzato tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornito risposte coerenti alle obiezioni della difesa, con specifico riferimento al
profilo riguardante il tempo di assunzione della carica di amministratore e la attribuibilità della
condotta anche se precedente di pochi giorni la data del versamento, sottolineando come il neo
amministratore una volta subentrato nella carca è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti
conseguenziali relativi alla gestione contabile e fiscale della società;
– – che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186)
– segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

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