Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42845 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42845 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NATALI ANDREA N. IL 26/05/1969
2.-1201
avverso la sentenza n. S3O7Z1IFRIBUNALE di SPOLETO, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e dell somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberat in
a, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014

Ritenuto:
– – che il Tribunale in composizione monocratica di Spoleto con sentenza del 30 ottobre 2012 ha
affermato la responsabilità penale di NATALI Andrea in ordine al reato di cui all’art. 148 del D.
L.vo 81/08 (reato accertato in Campello sul Clitunno il 4 agosto 2008) condannandolo alla
pena di giustizia;
– -che avverso detta sentenza ha proposto “appello” (qualificato come ricorso per cassazione,
ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.) il difensore dell’imputato, prospettando l’ipotesi
dell’esclusione della punibilità per l’avvenuto versamento in via amministrativa della somma
dovuta a seguito dell’ispezione al cantiere, versamento escluso dal Giudice di merito;
– -che la censura è palesemente destituita di fondamento in quanto il pagamento è avvenuto
oltre il termine perentorio di giorni trenta indicato a pena di decadenza dall’art. 21 comma
secondo del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, sicchè in evenienze siffatte la speciale causa di
estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera
(Sez. 3^ 5.12.2013 n. 7773, Bongiovanni, Rv. 258852);
– -che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e la inammissibilità non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non può tenersi conto della
prescrizione dei reati che venga eventualmente a scadere dopo la presentazione del ricorso
medesimo;
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
– segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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