Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42844 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42844 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL MAKAADI LOTFI N. IL 26/03/1967
avverso la sentenza n. 228/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

- -che la Corte di appello di Perugia con sentenza del 12 ottobre 2012 in parziale riforma della
sentenza del 15 luglio 2002 del GUP del Tribunale di quella città emessa nei confronti – per
quanto qui rileva – di EL MAKAADI LOFTI, alias DRIDI Mohamed imputato del reato di cui agli
artt. 73 e 80 comma 2° lett. a) D.P.R. 309/90 ha riconosciuto l’ipotesi attenuata di cui al
comma 5° dell’art. 73 D.P.R. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche prevalenti
sull’aggravante contestata di cui all’art. 80 comma 1° lett. a) D.P.R. 309/90 e
conseguentemente ridotto la pena ad anno uno e mesi due di reclusione ed C 1.800,00 di
multa, confermando nel resto;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha
eccepito vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, ritenuta eccessivamente
gravosa;
– -che tali doglianze sono manifestamente infondate, perché la pena è stata determinata dai
giudici del merito con motivato riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. – in
relazione ai mezzi, alle modalità e circostanze dell’azione delittuosa – con corretta e razionale
valutazione complessiva di tutte le componenti oggettive e soggettive dell’azione medesima e
della personalità dell’imputato;
– -che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliber
a, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014

Ritenuto:

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