Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42843 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42843 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESTIGIACOMO SALVATORE AMEDEO N. IL 06/08/1946
avverso la sentenza n. 3663/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

- – che la Corte di appello di Palermo con sentenza del 2 ottobre 2013 ha confermato la
sentenza del 12 aprile 2012 del Tribunale di detta città – Sezione distaccata di Carini – che
aveva affermato la penale responsabilità di PRESTIGIACOMO Salvatore Amedeo per il reato di
cui all’art. 349 cpv. cod. pen. (violazione dei sigilli apposti ad un immobile abusivo – reato
accertato in Torretta il 2 ottobre 2009), condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed C
103,00 di multa;
– – che avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
l’insussistenza del reato, sostenendo che i lavori eseguiti dopo il sequestro dell’immobile si
erano resi necessari per evitare pericoli alla struttura;
— che la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa con specifico riguardo ai
profili afferenti all’elemento soggettivo del reato, ma anche all’elemento oggettivo, avendo la
Corte territoriale evidenziato come la prosecuzione delle opere avesse interessato l’edificazione
di ulteriori strutture esterne della costruzione;
– – che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argonnentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile, in quanto articolato in fatto e
manifestamente infondato (i lavori ulteriori consistono nell’intonacatura e nell’installazione
dell’impianto elettrico con effettivo utilizzo del manufatto) e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato
, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014
Il Presidente
Aldo Fiale

ibko

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