Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42841 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42841 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECCONI CRISTIANO N. IL 26/02/1968
avverso la sentenza n. 1096/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

- -che la Corte di Appello di Perugia con sentenza del 7 maggio 2013 ha confermato la
sentenza del Tribunale di quella città del 6 agosto 2012, che aveva affermato la responsabilità
penale di CECCONI Cristiano in ordine al delitto di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309/1990 (in
Perugia il 2 luglio 2012 recidiva reiterata specifica);
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha
eccepito vizio di motivazione in punto di diniego della circostanza attenuante di cui al comma
50 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 e con altro motivo analogo vizio motivazionale in punto di diniego
delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena;
che l’ipotesi attenuata di cui al 5 0 comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 può essere
riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione normativa (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove
venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri [Cass., Sez. Unite, 21.9.2000, n. 17, Primavera – in una fattispecie nella
quale è stato ritenuto sufficiente ad escludere l’attenuante in questione il dato quantitativo
della sostanza stupefacente detenuta];
–che, nella fattispecie in esame, l’ipotesi in parola è stata legittimamente esclusa, con
motivazione razionale e coerente, con riferimento alla qualità e quantità della droga detenuta e
destinata allo spaccio;
– -che le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena
sono manifestamente infondate, perché la pena risulta determinata con motivato riferimento ai
criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche sono state
motivatamente denegate con corretta e razionale valutazione della personalità dell’imputato;
– -che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativannente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro mille/00 alla Cassa delle ammende.
Così delibera i -R ma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014

Ritenuto:

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