Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42840 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42840 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENITORE FRANCESCO N. IL 15/02/1971
avverso la sentenza n. 819/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

- – che la Corte di appello di Messina con sentenza dell’i luglio 2013 ha confermato la
sentenza del Tribunale di detta città del 16 aprile 2010 a, che aveva affermato la
responsabilità penale di GENITORE Francesco per i reati di cui agli artt.: 44, lett. b), D.P.R.
e 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 (reati accertati in Messina il 30 marzo 2009), condannandolo
alla pena di mesi due di arresto ed € 800,00 di ammenda
– – che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore per
inosservanza della legge processuale penale deducendo la nullità della sentenza per
violazione delle disposizioni di cui agli artt. 159 e 161 cod. proc. pen. in punto di mancata
personale del decreto di citazione a giudizio notificato asseritamente soltanto presso lo
studio del difensore;
– – che deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto trattasi di motivi non dedotti
con l’atto di appello e non integranti una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, ma
soltanto una nullità di ordine generale e di grado intermedio;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di € 1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle
ammende.
ma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014
Così deliberato in

Ritenuto:

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