Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42839 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42839 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO GIOVANNI N. IL 07/02/1961
avverso la sentenza n. 380/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Fpma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014

Ritenuto:
–che la Corte di appello di Catania con sentenza del 3 maggio 2013 in parziale riforma della
sentenza del GIP del Tribunale di quella città del 10 ottobre 2012 con la quale DI MAURO
Giovanni imputato del reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del D.P.R. 309/90 (reato commesso
il 13 aprile 2012 – recidiva reiterata specifica nel quinquennio) era stato condannato, previa
esclusione della recidiva contestata, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed C
20.000,00 di multa, riduceva la detta pena, previo riconoscimento della ipotesi attenuata di cui
al comma 5 0 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 ad anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa,
revocando la pena accessoria della interdizione temporanea dai PP.UU. e confermando nel
resto;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
proprio difensore di fiducia deducendo con unico motivo vizio della motivazione in punto di
individuazione degli elementi di responsabilità;
– – che tale doglianza è manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza
impugnata (con particolare riferimento all’esclusione della detenzione della sostanza
stupefacente per solo uso personale) appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali
acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce
risposte coerenti alle obiezioni della difesa con specifico riferimento non solo al quantitativo di
droga rinvenuto nella disponibilità del DI MAURO, ma anche alle circostanze dell’azione
(suddivisione in dosi dello stupefacente; fuga alla vista dei militari; assenza di attività
lavorativa che lasciava presumere una attività di spaccio per procurarsi il denaro necessario);
– -che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

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