Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42838 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42838 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TULIMIERI PIETRO N. IL 20/10/1971
avverso la sentenza n. 1771/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato i Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014
Il Con
estensore
Il Presidente
lo
Aldo Fiale

UTjt,

Ritenuto:
– -che la Corte di appello di Salerno con sentenza del 28 giugno 2013 in parziale riforma della
sentenza del GIP del Tribunale di quella città del 23 novembre 2011 con la quale TULIMIERI
Pietro, imputato del reato di cui agli artt. 73 comma 1 bis e 80 comma 2° lett. b) del D.P.R.
309/90 (illecita detenzione a fini di spaccio di Kg. 20 circa di hashish e Kg. 1 circa di cocaina reati commessi il 25 febbraio 2011 con la recidiva specifica e reiterata) era stato condannato,
previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 D.P.R. 309/90
equivalente all’aggravante ed alla recidiva e ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque,
mese uno di reclusione ed C 20.000,00 di multa, rideterminava la pena in anni quattro, mesi
otto e giorni venti di reclusione, invariata la multa e sostituiva la pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in quella temporanea, confermando nel resto;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente
deducendo con unico motivo vizio della motivazione in punto di determinazione della pena con
specifico riferimento all’aumento derivante dalla continuazione trai reati di cui ai capi A) e B);
– – che tale doglianza è manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza
impugnata appare esauriente, non mancando di sottolineare che nel calcolare l’aumento per la
continuazione il giudice non si è nemmeno attenuto puntualmente alle prescrizioni di cui all’art.
81 comma 4° cod. pen. (applicabile nella specie in relazione alla ritenuta recidiva) contenendo
l’aumento entro limiti inferiori a quelli previsti dalla legge;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

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