Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42836 del 24/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42836 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARBONE GAETANO N. IL 01/01/1967
avverso la sentenza n. 189/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 24/04/2014
- – che la Corte di appello di Salerno con sentenza del 23 settembre 2013 in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 30.11.2010 ha assolto CARBONE Gaetano
dall’imputazione di ricettazione perché il fatto non sussiste e dal reato di cui all’art. 171 ter
della L. 633/41 (commesso il 14 giugno 2005) perché estinto per prescrizione, confermando
invece la sentenza del Tribunale di Amalfi del 17 novembre 2008 per i residui reati di cui ‘agli
artt. 171 bis e ter della L. 633/41 (detenzione per la vendita di CD riproducenti opere tutelate
da diritto di autore illecitamente duplicate – reati commessi il 29 gennaio 2008);
– – che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di affermazione della sussistenza del reato;
– – che la doglianza è manifestamente infondata, poiché la Corte di merito ha valorizzato, ai fini
dell’affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti
processuali e la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa, indicando specificamente gli
elementi in base ai quali i supporti rinvenuti nella disponibilità del CARBONE e poi sequestrati,
dovevano ritenersi illecitamente duplicati (detenuti per strada ed offerti in vendita ad alcuni
passanti e parte dei quali sottoposti ad esame a campione comprovante la duplicazione illecita)
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di € 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di € 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Ro
, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014
Così deliberato
Il Presidente
Il Consigl e ■e
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Aldo Fiale
Re
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