Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42835 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 42835 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI SIMONE N. IL 04/04/1972
avverso la sentenza n. 2264/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vik D fk Rn&a…05(0
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 01/10/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 27.9.2012 la Corte di appello di Ancona – a seguito di
gravame interposto dall’imputato GUARNERI Simone avverso la
sentenza

emessa il 13.10.2005 dal Tribunale di Ancona – ha

riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv -110 c.p. e 73
DPR n. 309/90 e condannato a pena di giustizia.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo:

2.1. inosservanza degli arrt. 521 e 522 c.p.p. in relazione al rigetto della
eccezione difensiva mossa in appello in ordine alla condanna
dell’imputato per ipotesi eterogenee rispetto a quelle contestate.
Contraddittoria sarebbe la risposta della Corte territoriale a tale
proposito che – da un lato – correla le condotte all’ipotesi associativa e dall’altro- afferma l’ulteriorità di tali condotte rispetto a quelle proprie
dell’associazione.
2.2.inosservanza degli artt. 429,179,180 c.p.p. in relazione alla omessa
ricezione nel decreto dispositivo del giudizio delle ipotesi attenuate ex
art. 73 co. V e 74 co. VI DPR n. 309/90 oggetto di modifica ex art. 423
c.p.p. all’udienza preliminare.
2.3.violazione degli artt. 268 e 271 c.p.p. per mancata allegazione da parte
del P.M. di documentazione giustificativa della impossibilità di avvalersi
delle apparecchiatura interne e per insussistenza delle ragioni di
urgenza:
2.4. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla inconciliabilità logica tra la ritenuta responsabilità del
ricorrente per un reato fine dell’associazione e l’esclusione della sua
partecipazione al sodalizio. Ove, invece, si dovesse aderire all’ipotesi di
una condotta esterna all’associazione, il richiamo complessivo ai risultati
investigativi si risolverebbe in un vizio motivazionale. Inoltre né le
dichiarazioni etero accusatorie né gli esiti intercettivi sarebbero stati
adeguatamente valutati.
2.5.inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che non ha tenuto
conto della modifica edittale intervenuta con la I. n. 49/2006 che ha
ridotto da otto a sei anni la pena minima per il reato contestato ed

confermato detta sentenza con la quale il predetto GUARNERI è stato

essendo stata la condanna inflitta in primo grado commisurata sul
minimo edittale allora vigente.
2.6. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla
attenuante di cui all’art. 73 co. V c.p.p. attesa la lieve entità del fatto
per cui è intervenuta condanna.
3.

Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.1. La Corte territoriale ha risposto all’identica doglianza mossa in appello

contestati, non solo perché si tratta di fatti oggetto di interrogatorio da
lui reso innanzi al GIP, ma anche perché la deduzione difensiva opera ex
post, all’esito della intervenuta assoluzione in ordine al capo a), una
indebita <

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