Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42833 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42833 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO SCHIAVO GIANFRANCO N. IL 27/06/1975
avverso la sentenza n. 3353/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

Ritenuto:
– -che la Corte di appello di Milano con sentenza del 15 maggio 2013 ha confermato la sentenza
emessa il 3 marzo 2009 dal G.U.P. del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di LO SCHIAVO
Gianfranco, imputato del delitto di cui agli artt. 73 comma 1 bis e 80 lett. b) D.P.R. n.
309/1990 (reato commessi in Somma Lombarda fino al dicembre 2006), con la quale lo stesso,
ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. 309/90, era stato condannato alla
pena di anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa oltre alle pene accessorie di legge;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
proprio difensore deducendo, con un primo motivo, difetto di motivazione per manifesta
illogicità e inosservanza della legge processuale penale (art. 192 cod. proc. pen.) in punto di
conferma della penale responsabilità e di valutazione dell’attendibilità del chiamante in correità
e dei testi; con un secondo motivo, difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento
in termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante
contestata; con un terzo motivo, difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena
nettamente superiore in modo irragionevole rispetto ai minimi edittali e, con un quarto motivo
difetto di motivazione in punto di quantificazione dei singoli aumenti per la continuazione con
gli altri analoghi episodi contestati;
– -che, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata in punto di conferma della
penale responsabilità e di valutazione degli elementi probatori (segnatamente del
riconoscimento effettuato dalla teste CILMI Pasqualina e della chiamata in correità di
ANGELONI VILA Carlos Alberto) appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali
acquisite in atti, in quanto il giudice distrettuale ha correttamente esaminato la portata delle
dichiarazioni del teste CILMI – la quale oltre a riferire dei ripetuti contatti all’interno del suo
albergo di Milano tra l’ANGELONI VILA e tale Juan, ha poi riconosciuto fotograficamente nel LO
SCHIAVO il soggetto ripetutamente descritto in contatto con l’ANGELONI VILA);
– – che altrettanto analiticamente la Corte ha valutato l’attendibilità, ritenuta elevatissima anche
perchè riscontrata da altri elementi esterni, del chiamante in correità ANGELONI VILA che ha
sempre parlato, senza tentennamenti, di numerosi episodi di consegna dello stupefacente al
LO SCHIAVO da lui conosciuto con il nome di Juan coincidente con il suo vero nome di
battesimo;
–che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi
offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro
probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– -che quanto al giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69
cod. pen., esso è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve
essere motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello
stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo;
-che il medesimo giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice,
nell’esercizio del potere discrezionale a lui demandato, scelga la soluzione dell’equivalenza,
anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendo l’assenza di elementi tali da giustificare la
prevalenza;
– -che il giudice di appello non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del
caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo,
rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta
confutazione (vedi Cass., Sez. VI, 4.9.1992, n. 9398);
– -che, nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, con motivazione razionale, ha dato
rilevanza decisiva alla gravità dei fatti ed in particolare all’inclinazione del LO SCHIAVO a porre
in essere condotte altamente professionali nel settore dello smercio degli stupefacenti;
– -che anche in riferimento alla determinazione degli aumenti per la continuazione essi sono
stati determinati dal giudice distrettuale in termini corretti e ancorati ai parametri di cui all’art.
133 cod. pen.

–che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.000,00

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così delibe to in
a, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014
Il Co si. lieNe – ‘.tnsore
Il Presidente
Aldo Fiale

P. Q. M.

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