Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42832 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42832 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COGNATA SALVATORE N. IL 30/04/1964
avverso la sentenza n. 1274/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e dell o ma
m di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato ip
a, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014
Il Co
Il Presidente
ore
ei
Aldo Fiale

) (2.4

t11t/

Ritenuto:
– – che la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 13 giugno 2013 in parziale riforma della
sentenza emessa il 4 ottobre 2011 dal Tribunale in composizione monocratica di quella città,
con la quale COGNATA Salvatore, imputato dei reati di cui agli artt. 171 ter lett. c) della L.
633/41 e 648 cod. pen. (reati commessi in Palermo il 9 agosto 2010 con la recidiva reiterata
specifica nel quinquennio), era stato condannato alla pena di anni due e mesi toto di reclusione
ed C 800,00 di multa, ha escluso la contestata recidiva qualificata e, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena originariamente inflitta in anno
uno di reclusione ed C 300,00 di multa confermando nel resto;
– – che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia
deducendo inosservanza della legge pena in riferimento al ritenuto concorso formale tra il
reato di abusiva duplicazione di supporti musicali e quello di ricettazione;
– -che la censura nei termini in cui è formulata è da ritenersi generica in quanto ripropositiva di
analoga questione già prospettata dinnanzi alla Corte di merito che l’ha congruamente e
correttamente valutata uniformandosi ai principi di diritto contenuti nella sentenza delle S.U.
20.12.2005 n. 47164, Marino, Rv. 232303, con la quale è stato definitivamente risolto il
contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità, o meno, di concorso tra le due fattispecie,
affermandosi la regula juris secondo la quale il concorso formale fra i reati di cui all’art. 171
ter della L. n. 633/41 ed all’art. 648 c.p. va escluso per le condotte successive alla L. 18
agosto 2000, n. 248, entrata in vigore il 19 settembre 2000, ma antecedenti alla modifica
legislativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, entrato in vigore il 29 aprile 2003 (v. anche
Sez. 2^ 12.5.2009, n. 23544, Amò, Rv. 244515);
– -che, in particolare, la regola della prevalenza sul delitto di ricettazione dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 16 della L. 248/00 vale soltanto per i fatti commessi nell’intervallo
compreso fra detta legge ed il D. Lgs. 68/00 (vale a dire fra il 19.9.2000 ed il 29.4.2003),
mentre per i periodi anteriori e successivi a tale arco di tempo permane il concorso dei delitti di
ricettazione e di violazione dell’art. 171 ter cit. per detenzione a fini di commercializzazione dei
supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali.
– – che come ricordato dalla Corte territoriale i fatti oggetto del processo risalgono all’agosto
2010 di guisa che resta fermo il concorso fra le due violazioni contestate all’odierno ricorrente.
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.000,00

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