Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42831 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42831 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ENGHEBEN RAFFAELE N. IL 12/01/1965
avverso la sentenza n. 7264/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 24/04/2014

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014

Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 13 marzo 2013 ha confermato la sentenza
emessa il 21 maggio 2012 dal G.U.P. del Tribunale di detta città nei confronti di ENGHEBEN
Raffaele, imputato dei delitti di cui agli artt. 73 comma 1 bis e 80 lett. b) D.P.R. n. 309/1990
(reati commessi in Napoli in data anteriore e prossima al 15 luglio 2011 con la recidiva
reiterata nel quinquennio), con la quale lo stesso, esclusa la circostanza aggravante di cui
all’art. 80 D.P.R. 309/90,ritenuta la recidiva e la continuazione, era stato condannato alla pena
di anni sei e mesi due di reclusione ed C 24.000,00 di multa oltre alle pene accessorie di legge;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha
eccepito vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di
determinazione della pena;
– – che entrambe le censure sono manifestamente infondate, perché la pena risulta determinata
con motivato riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. e le circostanze
attenuanti generiche sono state motivatamente denegate con corretta e razionale valutazione
della personalità dell’imputato;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

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