Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42830 del 28/10/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 42830 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASCIONE PASQUALE, nato il 18/03/1960
avverso l’ordinanza n. 496/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI del
21/06/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Data Udienza: 28/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 giugno 2013 la Corte di appello di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata
nell’interesse di Ascione Pasquale, volta all’applicazione della disciplina del reato
continuato con riferimento ai fatti di cui alle tre richiamate sentenze irrevocabili,
emesse nei suoi confronti dalla stessa Corte, rispettivamente, il 17 novembre

settembre 1999 con condotta perdurante (sub a), il 5 febbraio 2008 per i reati di
cui agli artt. 110 cod. pen., 75 legge n. 678 del 1975 e 74 d.P.R. n. 309 del
1990, commessi dal 1980 alla fine del 1991 con condotta perdurante (sub b), e il
10 marzo 2009 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990,
commessi fino al 4 febbraio 1994 (sub c), già ritenuti in continuazione con i fatti
giudicati con la sentenza sub b).
Secondo la Corte, che richiamava in premessa i principi di diritto affermati
da questa Corte in tema di continuazione, l’assenza di una radice ideativa
unitaria tra i delitti di cui alla sentenza sub a), da una parte, e quelli di cui alle
sentenze sub b) e sub c), dall’altra, era desumibile dal diverso contesto in cui le
condotte erano state realizzate, poiché i fatti di cui alle ultime due sentenze
erano geograficamente riconducibili a organizzazione radicata e operante in
Ercolano e cronologicamente rapportabili al periodo 1980-1991, mentre le
condotte successive, commesse dal giugno 1991 in poi, erano relative a spaccio
continuato di sostanza stupefacente in ambito associativo operante a Napoli.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
dei suoi difensori avv.ti Michele Bruno e Massimo Trigari, l’interessato Ascione,
che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce
violazione della legge penale e processuale e mancanza, contraddittorietà e
illogicità della motivazione con riferimento all’applicazione della disciplina del
reato continuato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte è incorsa nei denunciati vizi, poiché,
disattendendo le disposizioni cui è subordinato il riconoscimento della
continuazione, si è limitata alla esclusiva valorizzazione del dato cronologico,
sottolineando il diverso contesto temporale in cui le condotte sono state
realizzate, non sufficiente, tuttavia, a dimostrare la insussistenza della unicità del
disegno criminoso, mentre ha trascurato altri profili valutativi.
Tali profili afferiscono, in particolare, alla natura dei reati, consistenti in reati
di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che suppone una
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2004 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi il 21

capillare organizzazione e un’attività gestionale articolata, che non possono che
costituire il frutto di ideazione criminale programmata a lungo termine

ab

origine, nonché alla coincidenza geografica e alla riferibilità dell’associazione al
medesimo gruppo criminale denominato “dan Ascione”, che depone per la
mancanza di una concreta cesura del disegno criminoso originario per la piena
continuità della condotta criminosa dal 1980 in poi e per la non intervenuta
concreta cessazione dell’attività di traffico di stupefacenti nell’avvicendarsi ai
vertici di soggetti diversi nel corso degli anni, compatibilmente con lo status

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, le cui deduzioni e osservazioni sono infondate o generiche,
deve essere rigettato.

2. A norma dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può
applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o
decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa
persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati.
2.1. Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, per la
configurabilità della continuazione è necessaria un’unica complessa deliberazione
preventiva, definita nei suoi dati essenziali, alla quale segua, per ogni singola
azione, una deliberazione specifica, mentre deve escludersi che un programma
solo generico di attività delinquenziale da sviluppare nel tempo secondo
contingenti opportunità o un mero sistema di vita siano idonei a far riconoscere il
rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del
05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 40123 del
22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, R. 248862; Sez. 1, n. 11564 del
13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 39222 del
26/02/2014, dep. 24/09/2014, B., Rv. 260896), rilevando la generica
deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti soltanto, in quanto
espressiva di un’attitudine soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi -e
negativi per il reo- come la recidiva e l’abitualità criminosa (tra le altre, Sez. 5,
n. 10917 del 12/01/2012, dep. 20/03/2012, Abbassi, Rv. 252950).
La prova di detta congiunta previsione -ritenuta meritevole di trattamento
sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di

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libertatis dei singoli affiliati.

spinte criminose indipendenti e reiterate- deve essere di regola ricavata, poiché
attiene alla “inesplorabile interiorità psichica” del soggetto, da indici esteriori
significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008,
dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632).
2.2. Indici esteriori apprezzabili vanno individuati in elementi costituiti dalla
distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei
reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle

che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di
una unitarietà progettuale degli illeciti, mentre, aggiunto a un altro, incrementa
la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso,
in proporzione logica corrispondente all’aumento di circostanze indiziarie
favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv.
246838).
In tal modo, di per sé l’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale
di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non
consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive
risalenti a un’unica deliberazione di fondo (tra le altre, Sez. 3, n. 21496 del
02/05/2006, dep. 21/06/2006, Moretti, Rv. 235523; Sez. 3, n. 3111 del
20/11/2013, dep. 23/01/2014, P., Rv. 259094), con la conseguenza che
l’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora la successione degli
episodi sia tale da escludere, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso
funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la preventiva programmazione
dei reati, ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente
rispetto a quello cronologicamente anteriore (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del
24/10/2012, dep. 14/11/2012, Natali, Rv. 254793).
2.3. L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva
impone, pertanto, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica
verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti.
A tal fine la “cognizione” del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di
possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio
delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono
essere in continuazione (sentenze allegate, o da acquisire ex officio ai sensi
dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.) e, attraverso il loro raffronto, alla luce
delle ragioni enunciate dall’istante (tra le altre, Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004,
dep. 22/04/2004, D’Aria, Rv. 229826; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep.
02/03/2007, Aloisio e altri, Rv. 236261; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, dep.
14/04/2010, Russo, Rv. 246840; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011,
dep. 14/10/2011, Castellano, Rv. 250929), incombendo, invece, all’autorità
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condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, citata), senza

giudiziaria il compito di procedere, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc.
pen., ai relativi accertamenti con l’acquisizione di documenti e informazioni e
l’assunzione, ove occorra, di prove nel contraddittorio delle parti, e alla
successiva valutazione circa l’esistenza delle condizioni (tra le altre, Sez. 5, n.
4692 del 14/11/2000, dep. 18/12/2000, Sciuto M., Rv. 219253; Sez. 1, n.
34987 del 22/09/2010, dep. 28/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).
2.4. La valutazione, poi, circa la sussistenza dell’unicità del disegno
criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di

adeguata motivazione (tra le altre, Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007,
dep. 28/06/2007, Coluccia, Rv. 237014; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012,
dep. 28/12/2012, Pappalardo, Rv. 254006).

3. Il Giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, ha correttamente
interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. e, con
motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta
applicazione dei suddetti condivisi principi.
Nell’ordinanza si è, invero, evidenziato, sulla scorta di dati, coerenti rispetto
alle risultanze dei provvedimenti esaminati e congrui rispetto alla
dell’istituto della continuazione,

ratio

l’iter logico seguito per escludere, nel caso

concreto, la riconducibilità a un sottostante originario disegno criminoso dei reati
giudicati con le sentenze in oggetto.
3.1. Il Giudice, che ha ripercorso le ragioni della richiesta, ha innanzitutto
richiamato il dato oggettivo della unificazione per continuazione, già intervenuta
in sede giudiziaria, dei reati di associazione dedita al traffico di stupefacenti,
commessi dal 1980 alla fine del 1991 con condotta perdurante, e, unitamente al
reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, fino al 4 febbraio 1994, giudicati
con sentenze, divenute irrevocabili, emesse dalla Corte di appello di Napoli
rispettivamente il 5 febbraio 2008 e il 10 marzo 2009, e ha rappresentato la
rapportabilità dei detti fatti a un periodo cronologicamente definito e a un preciso
ambito associativo che aveva avuto il suo radicamento territoriale e la sua
operatività in Ercolano.
Nel procedere, poi, all’esame delle condotte illecite, commesse il 21
settembre 1999 con condotta perdurante, pure ascritte ai sensi degli artt. 73 e
74 d.P.R. n. 309 del 1990 e giudicate con sentenza del 17 novembre 2004 della
stessa Corte di appello, il Giudice dell’esecuzione ha rimarcato la diversità del
contesto temporale e dell’ambito associativo di riferimento, successivo e
cronologicamente molto distanziato il primo rispetto ai fatti pregressi, di cui alle
predette due sentenze, e del tutto diverso il secondo, avente la sua base
operativa in Napoli, e, con ragionevoli argomentazioni, ha apprezzato detti dati,
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merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da

nella mancanza di elementi valorizzabili in senso contrario, come esaustiva
dimostrazione della carenza della unitarietà e originarietà della radice ideativa
dei vari delitti.
3.2. Tale sintesi conclusiva -che, mantenuta nei limiti di una plausibile
opinabilità di valutazione, rappresenta ed esprime l’ontologica incompatibilità
della occasionalità dei fatti e delle circostanze, generati da eventi non prevedibili
ab origine, con l’istituto della continuazione rettamente inteso, impedendone il
riconoscimento, e la non confondibilità del programma generico, che giustifica la

criminosa, con l’identità e originarietà del disegno criminoso che presiede a detto
istituto- resiste alle censure del ricorrente.
Le censure, formulate sotto il duplice profilo della incorsa violazione di legge
e dell’incorso vizio motivazionale, si risolvono, invero, in deduzioni di dissenso
rispetto alla disamina svolta.
Esse, inoltre, mentre infondatamente denunciano insussistenti carenze
interpretative e motivazionali in ordine alla sufficienza degli indici presi in
considerazione, non avendo l’ordinanza prescisso dal congruo riferimento alla
natura dei reati, che ha ritenuto in sé non rilevante, corrispondono ad alternative
letture di merito di elementi già apprezzati ovvero ritenuti subvalenti nel discorso
giustificativo con logica analisi fattuale, sottratta a sindacato di legittimità, nella
reclamata diversa interpretazione e analisi dei profili temporali e geografici delle
condotte associative, in vista della loro, affermata e indimostrata, riconduzione,
senza soluzione di continuità, a un medesimo indicato “clan Ascione”.
Né introduce elementi di riflessione il riferimento ai caratteri organizzativi e
gestionali dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, poiché
si tratta di dato irrilevante, vedendo il giudizio non sul vincolo derivante dal
generico programma dell’ente criminale, ma sulla rapportabilità dei reati
giudicati con le sentenze cui è stata riferita la richiesta a una più specifica
ideazione criminosa originaria sulla quale poggia l’istituto della continuazione.

4. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
d. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

P

cessuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

reiterazione nel tempo della condotta criminosa, o che sostiene l’associazione

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