Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42826 del 17/09/2015


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 42826 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

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sul ricorso proposto da:
PERRUCCI VINCENZO N. IL 14/12/1963
avverso la sentenza n. 47746/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 14/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difens Avv.;

Data Udienza: 17/09/2015

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che Perrucci Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1206
del 4.4.13 pronunciata dalla Corte di appello di Genova,
vista la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in data 14.4.15 nel
procedimento n. 47746\13 a carico di Perrucci Vincenzo con la quale il suddetto
ricorso è stato rigettato;

correzione del dispositivo pronunciato dalla Corte di appello di Genova nella
sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria,
rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata come risulta dalla sentenza
della Corte di cassazione (pag. 3,4) è affetto da un ulteriore errore materiale
laddove è scritto «anni tre e giorni 20 di reclusione euro 666,66 di multa»
invece che «anni due mesi due e gg. 20 di reclusione ed euro 666»,

P.Q.M.
dispone procedersi alla correzione del dispositivo della sentenza\ordinanza n.
17833\15 della seconda sezione penale di questa Corte in data 14. 4.2015 nel
senso che nella ordinanza l’intera frase successiva alle parole «ove è scritto» è
sostituita con la seguente: «anni tre e giorni venti di reclusione ed euro 666,66
di multa » deve intendersi e leggersi con «anni due, mesi due, giorni venti di
reclusione ed euro 660>. Manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale
dell’atto.
Cosi deciso in Roma il 17 settembre 2015

L’estensore
andr ecc ee.
ior

Il Presidente
Franco Fian anese

rilevato che la Corte di cassazione con contestuale ordinanza ha provveduto alla

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