Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4282 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4282 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERTICONE EMILIO N. IL 14/09/1971
avverso la sentenza n. 66/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
Il difensore di PERTICONE Emilio propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Caltanissetta,
lamentando la ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio e la mancata concessione
delle attenuanti generiche in forza di prospettazioni nella sostanza reiterative di quelle
già devolute ai giudici dell’appello e da questi motivatamente disattese, senza che alle
relative valutazioni sia stata frapposta una autonoma ed argomentata critica
impugnatoria. Il ricorso è pertanto inammissibile sia perché le scarne censure
proposte si risolvono in non consentite rivalutazioni del merito, sia perché privo di
specificità. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata
nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001 Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000,
Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
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