Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42811 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42811 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAPAGNANI RENO N. IL 02/02/1959
avverso la sentenza n. 2607/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott..2-60 7 .4„
che ha concluso per
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Data Udienza: 02/07/2015

RAPAGNANI Reno, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 20.5.2014 con la quale la Corte d’Appello di Palermo lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi dieci giorni di reclusione e 10.000,00 € di multa per la violazione degli artt. 110, 644
commi 1 e 5 nn. 3 e 4, 81 cpv., 99 II”, fatti commessi In Cefalù nel dicembre del 2000 e nell’aprile del 2001.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi così riassunti nei limiti dettati dall’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
§1.) Erronea applicazione della legge penale e vizio di carenza
motivazione ex art. 606 I^ comma lett. b) ed e) cod.proc.pen. La difesa sostiene che: 1) nella fattispecie concreta ricorre il difetto di una
prova idonea per l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato; 2) la perizia contabile nulla ha provato in ordine al delitto di usura; 3) non sono stati oggetto di riscontro i passaggi di denaro dai conti
della persona offesa a quelli dell’imputato; 4) La Corte d’Appello non
ha tenuto conto che il legane tra l’imputato e il Campolattano (persona offesa) era rinvenibile Arvizio del gioco; 5) le dichiarazioni del testimone RIGATUSO sarebbero prive di riscontro probatorio, tanto più
necessario essendo la suddetta persona denunciata per calunnia nei
confronti dello stesso ricorrente; 6) non sarebbe corretta la valutazione
delle dichiarazioni rese (“de relato”) dalla figlia della persona offesa
LA BARBERA, mai presente agli incontri tra il padre e l’imputato,
versando nelle condizioni di poter riferire solo quanto appreso dal
proprio padre.
La difesa conclude sostenendo che la decisione della Corte d’Appello
sarebbe priva di qualsivoglia motivazione in relazione ai punti critici
indicati con l’atto di gravame.
§2.) vizio di motivazione ex art. 606 P\ comma lett. e) cod.
proc. pen. La difesa, citando passi delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nella vicenda processuale, sostiene che le fonti di prova
(dichiarazioni testimoniali, documentazione e accertamenti peritali)
forniscono un’insufficiente quadro probatorio per la dichiarazione della penale responsabilità dell’imputato.
§3.) violazione dell’art. 644 comma 5 nn. 3 e 4 cod. pen. e 157
La difesa sostiene (con riferimento ad entrambi i delitti contestati ai
capi A e B) che doveva essere pronunciata sentenza di non luogo a
procedere per estinzione dei reati per prescrizione ormai maturata dovendosi escludere la applicabilità delle circostanze aggravanti di cui
all’art. 644 V^ comma mi. 3 e 4 cod. pen. Con più stretto riferimento
alle suddette circostanze aggravanti, la difesa sostiene che: il CAMPOLATTANO, non è imprenditore, perché non è iscritto nel registro
delle imprese, non ha mai svolto in modo professionale l’attività di
impresa, e che non ricorre la condizione di bisogno, stante la causa
del debito. Per quanto attiene alla posizione del LA BARBERA (capo

MOTIVI DELLA DECISIONE

B) la difesa sostiene che non ricorra neppure per questi l’aggravante
dello stato di bisogno

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati
e possono essere esaminati congiuntamente presentando le medesime
caratteristiche che ne determinano l’inammissibilità.
In entrambi i motivi la difesa non ha fornito alcuna dimostrazione che
la Corte d’Appello sia incorsa in un “errore” di diritto sostanziale (ex
art. 606 I^ comma lett. b – cod. proc. pen.) relativo all’applicazione
dell’art. 644 cod. pen. o delle sue aggravanti. Infatti l’ erronea applicazione della legge penale di cui all’art. 606 I^ comma lett. b) cod. proc.
pen. si riferisce al caso in cui il giudice abbia deciso il caso concreto,
ferma la ricostruzione del fatto, attraverso una lettura o un’applicazione errata ex se della norma giuridica: :la deduzione del vizio impone
quindi che sia messa in evidenza la norma erroneamente applicata e,
prescindendo dalla ricostruzione del fatto, la natura dell’errore giuridico commesso dal giudice. Sotto la lettera b) dell’articolo 606 I^
comma cod. proc. pen., non possono essere fatte rientrare le doglianze riguardanti la valutazione del fatto, poichè queste ultime, nei
limiti di cui infra, sono al massimo rifinenti nella fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 606 I” comma cod. proc. pen.
I primi due motivi di ricorso, riguardati a loro volta sotto il profilo della denuncia del vizio di motivazione sono altrettanto inammissibili.
Entrambi i motivi non illustrano aspetti riguardanti, stricto iure, la
motivazione del provvedimento impugnato: i vizi della contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione, secondo il dettato normativo testuale (nè altrimenti interpretabile) devono essere desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato. Nel caso in esame
la difesa, senza mettere in evidenza vizi della motivazione, formula
argomentazioni che sollecitano un confronto diretto con il dato probatorio, proponendo soggettive valutazioni e una rilettura delle stesse,
così cadendo in censure di merito il cui apprezzamento è precluso in
sede di legittimità. Nella sostanza le considerazioni mosse dalla difesa
sono una riproposizione di quelle già formulate in sede di gravame di
merito ed alle quali la Corte d’Appello ha dato risposta adeguata la cui
motivazione sfinge alle censure mosse.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibilt. In particolare: la difesa denuncia l’inconsistenza delle aggravanti di cui al V^ comma dell’art.
644 cod. pen. nn. 3 e 4, con conseguente effetto sulla determinazione
del termine di prescrizione Anche in questo caso le censure mosse dalla difesa attengono a valutazioni di merito, sono generiche e non
espongono specifiche violazioni di legge, nè mettono in evidenza vizi
della motivazione. La Corte d’Appello ha reso evidente come il
CAMPOLATTANO svolgesse attività di impresa (quale titolare di
una rivendita di tabacchi). La riconducibilità dell’attività della persona
offesa nell’ambito di quella descritta dall’art. 2082 cod. civ. è valuta-

RITENUTO IN DIRITTO

zione di fatto sull’esistenza degli elementi costitutivi della impresa
che prescinde dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. La Corte
d’Appello ha inoltre motivato sull’esistenza della stretta connessione
del debito usurario contratto con le necessità derivanti proprio dall’attività imprenditoriale con la conseguenza che sotto questo profilo la
circostanza aggravante è pienamente provata. Per quanto attiene alla
vicenda di cui al capo b) la difesa invece di indicare uno specifico vizio della motivazione, si sofferma ad illustrare una propria valutazione
vuoi alla riconducibilità “….degli assegni bancari indicati nella sentenza di primo grado al prestito usurario…” fatto dall’imputato, vuoi
alle scelte imprenditoriali del LA BARBERA Ignazio, dovendosi ritenere del tutto insoddisfacenti sul piano della prova le dichiarazioni rese dalla figlia della vittima. Anche in questo caso si tratta di censure di
merito che non valgono a superare il contenuto della decisione che è
adeguata.
Ferma pertanto la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate,
deve ritenersi corretta la decisione della Corte d’Appello in ordine al
tema della prescrizione. Sul punto le censure mosse dalla difesa sono
manifestamente infondate, perché nel calcolo della prescrizione non
viene tenuto conto degli effetti interruttivi disciplinati dall’art. 161
cod. pen. (la recidiva di cui all’art. TI” comma determina un aumento
del termine di prescrizione pari alla metà del tempo necessario a prescrivere) e non tiene neppure conto dei periodi di sospensione di decorrenza della prescrizione puntualmente indicati nella decisione di
primo grado; puntualmente richiamati dalla Corte d’Appello e totalmente pretermessi dalla difesa.
Per le suddette ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tale dichiarazione ovviamente preclude la possibilità di procedere alla
disamina della decorrenza della prescrizione in epoca successiva alla
sentenza di appello [v. Cass. SU n. 32/2000] e impone la condanna del
ricorrente sia al pagamento delle spese processuali, sia al versamento
della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 616
cod proc. pen., ravvisandosi nella condotta dell’imputato gli estreme
della responsabilità descritta nella citata disposizione.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 2.7.2015

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